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g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 91)
Regolamento relativo alla garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti

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1)

Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.

Art. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria)

(1) Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,50 € al chilogrammo per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 50.000 € ad un importo massimo di 1.550.000 €;
  • b)  0,25 € al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 25.000 € ad un importo massimo di 775.000 €.

(2) Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata dimezzando gli importi di cui al comma 1.

(3) Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,50 € al chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 5.000 € ad un importo massimo di 250.000 €;
  • b)  0,25 € al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno , da un importo minimo di 2.500 € ad un massimo di 100.000 €.

(4) In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria può essere stabilita dall'Ufficio gestione rifiuti.

(5) Le disposizioni sulla garanzia finanziaria non si applicano agli enti pubblici e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 8 aprile 2004, n. 13.

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