(1) In caso di determinazione di una portata residua per l'utilizzazione idroelettrica, l'importo della cauzione da versare viene fissato sulla base della potenza nominale dell'impianto di forza motrice progettato od esistente ed è pari a lire 30.000 (euro 15,49) per kW prodotti dall'impianto stesso ed in ogni caso non superiore ai lire 100.000.000 (euro 51.645,69).
(2) Per le scale di monta e i congegni per l'allontanamento dei pesci, la cauzione viene stabilita sulla base del costo presunto dell'opera.