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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 24 (Divisione di diritti di pesca)

(1) I diritti di mensa e i diritti di pesca da esercitare in comunione non possono essere divisi. Inoltre è vietata la separazione dall'acqua principale di rami laterali, nonché di affluenti di una lunghezza inferiore a otto chilometri; a tal fine non vengono prese in considerazione le acque non adatte alla pescicoltura ai sensi dell'articolo 5.

(2) Salvo quanto previsto al comma 1, i diritti esclusivi di pesca gravanti su corsi d'acqua possono essere divisi, qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • a)  una lunghezza di almeno otto chilometri;
  • b)  una superficie minima di cinque ettari;
  • c)  una portata minima di 70 litri al secondo nel periodo invernale.