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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 3 (Coltivazione)

(1) La coltivazione si basa prevalentemente sui pesci riprodottisi in natura nelle acque che hanno conservato uno stato seminaturale, una sufficiente e continuativa portata d'acqua ed una riproduzione assicurata.

(2)Le singole semine previste nel piano di coltivazione non possono superare la produttività naturale annua del tratto d’acqua e i pesci da semina salmonicoli la lunghezza di 30 centimetri. La semina totale annua non può comunque superare il quantitativo corrispondente al doppio della produttività naturale annuale. L’ufficio può – sentito l’acquicoltore – fissare la misura massima delle singole specie da semina nelle diverse acque, prescrivere la semina di novellame nonché, per motivi ecologici, limitare ulteriormente il quantitativo annuo delle semine o vietare la semina di determinate specie. 3)

(3) Per le semine sono ammessi solo il gambero di torrente e - ad esclusione della trota iridea - le specie ittiche di cui all'allegato elenco, purché corrispondano alla fauna caratteristica dell'acqua da ripopolare. Per la semina di altre specie di pesci e gamberi nonché di trote marmorate superiori ai cm 30 è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'ufficio, che può essere accordata anche congiuntamente con l'approvazione del piano di gestione.

(4)In deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, durante il periodo di pesca, nei bacini artificiali sono consentite semine con salmonidi anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantità annua non superiore a 25 chilogrammi per ettaro di superficie d’acqua. 4)

(5) Per la conservazione dei pesci principali nonché per la salvaguardia delle specie minacciate e rare o per la ricostituzione della consistenza ittica in seguito a piene eccezionali od altre catastrofi, l'ufficio può eseguire semine straordinarie di pesce novellame.

(6) Eventuali assegnazioni di pesce novellame da parte della provincia, nonché semine obbligatorie quale risarcimento per utilizzazioni idriche non rientrano nella limitazione della semina annuale di cui al comma 2.

(7) Le associazioni e federazioni di pesca affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) possono essere autorizzate ad effettuare, ai fini dell'allestimento di gare da pesca, semine di specie salmonicole in misura superiore al doppio della produttività naturale annuale, solamente se gestiscono più acque da pesca e comunque solo per un tratto d'acqua. L'ufficio può concedere tale autorizzazione anche congiuntamente con l'approvazione del piano di gestione annuale. 5)

3)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
4)
L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
5)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.
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