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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 11 (Sorveglianza)

(1) L'acquicoltore deve garantire una efficiente sorveglianza delle proprie acque da pesca.

(2) Per garantire la sorveglianza di cui al comma 1 l'acquicoltore deve incaricare una guardia giurata addetta alla vigilanza ittica per ogni venti ettari di acque correnti o frazioni di queste, ovvero per ogni 80 ettari di acque stagnanti o frazioni di queste. Nei bacini artificiali con un estensione superiore a 160 ettari tuttavia l'efficiente sorveglianza è garantita da due guardie giurate incaricate. Qualora in un tratto di gestione non venga garantita per un periodo di dodici mesi la regolare e dovuta vigilanza ittica, l'ufficio revoca, previa diffida all'acquicoltore, i permessi di pesca rilasciati. Contro tale disposizione l'interessato può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento. 9)

(3) Prima della nomina a guardia giurata addetta alla vigilanza ittica l'interessato deve aver frequentato con successo un corso di addestramento, organizzato dall'ufficio, della durata non inferiore a due giorni ed avente come materie d'istruzione la legge, il presente regolamento, nonché la disciplina inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(4) Al servizio nei posti di custodia ittico-venatoria è ammesso il personale appartenente al Corpo forestale provinciale in possesso dell'abilitazione alla pesca, nonché della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Costituiscono titoli di preferenza le specializzazioni nei settori ittico o faunistico-venatorio, nonché l'abilitazione alle funzioni di agente venatorio o guardia venatoria volontaria.

(5) Gli addetti alla vigilanza ittica possono utilizzare cloruro di sodio nella quantità strettamente necessaria ai fini del controllo della portata residua prescritta per derivazioni idriche. 10)

9)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 1 del D.P.P. 14 novembre 2002, n. 45.
10)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.
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