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d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 1 (Riferimenti)

(1) Nel presente regolamento si intende per: ''legge'' la legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, per: ''ufficio'' l'ufficio provinciale competente in materia di caccia e per: ''associazione'' l'associazione affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto.

Art. 2 (Passaggio di emergenza e di comodo)

(1) Il diritto all'attraversamento di un comprensorio2) altrui mediante un passaggio di emergenza o di comodo viene di regola concordato per iscritto fra i rettori delle riserve di caccia interessate ovvero fra questi ed i gestori delle oasi di protezione demaniali e delle bandite. In caso di mancato accordo decide l'ufficio, accertata l'effettiva necessità.

(2) Lungo il percorso del passaggio d'emergenza o di comodo è ammesso portare solo armi da sparo scariche ed i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 3 (Inseguimento della selvaggina)

(1) La ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini del comprensorio2) solo previo consenso del rettore della riserva di caccia ovvero del gestore dell'oasi di protezione demaniale o bandita interessati; in tal caso il capo ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo appartengono al cacciatore e l'abbattimento viene attribuito alla riserva di provenienza.

(2) La ricerca oltre i confini del comprensorio2) di fauna selvatica2) non sottoposta alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge nonché della pernice bianca e della coturnice deve essere comunicata entro 48 ore al rettore della riserva di caccia competente.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle oasi di protezione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge e alle bandite, ove è sempre necessario il consenso del relativo gestore.

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 4 (Certificato d'origine)

(1) Il certificato d'origine deve:

  1. essere numerato progressivamente;
  2. contenere:
    1. l'indicazione della specie, del numero dei capi e, qualora possibile, anche del sesso della fauna selvatica2) abbattuta o trovata morta,
    2. l'indicazione del comprensorio2), dal quale è stato prelevato il capo di fauna selvatica2),
    3. il nominativo dell'uccisore o ritrovatore, nonché
    4. la data e la firma del rettore della relativa riserva di caccia, qualora trattasi di specie cacciabili.

(2) Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.

(3) I certificati d'origine rilasciati per specie non cacciabili devono essere annotati in ordine progressivo su un apposito registro vidimato dall'ufficio.

(4) Al certificato d’origine equivale l’attestato di abbattimento e di controllo, interamente compilato e firmato, di cui all’allegato 2 del decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale 19 febbraio 2008, n. 95726/31.12. 3)

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.
3)
L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 novembre 2012, n. 40.

Art. 5 (Imbalsamazione di selvaggina e conciatura)

(1) Salvo che in motivati casi, da comunicarsi preventivamente all'ufficio, le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 22, comma 2, della legge, vengono eseguiti fra le ore 8 e 19 dei giorni feriali in presenza di un appartenente al corpo forestale provinciale in servizio presso l'ufficio.

(2) Chi esercita l'attività di impagliatore o di conciatore deve annotare nel registro di entrata e di uscita nel seguente ordine:

  1. la data di entrata;
  2. la specie, il numero dei capi consegnati e, qualora possibile, anche il sesso;
  3. il numero del certificato d'origine;
  4. il nominativo e l'indirizzo del latore o possessore;
  5. la data di uscita;
  6. il nominativo e l'indirizzo della persona che prende in consegna la fauna selvatica 2)preparata nonché
  7. varie altri annotazioni.

(3) In caso di consegna di fauna selvatica2) senza certificato d'origine, questo va prodotto entro i successivi cinque giorni e nel registro vanno comunque riportati al momento della consegna nome ed indirizzo del latore previa esibizione di un documento di identità valido.

(4) Le parti di uno stesso capo di fauna selvatica2) affidate per la loro lavorazione a persone diverse devono essere munite del certificato d'origine o di un documento contenente il numero del certificato d'origine, le generalità della persona detentrice del certificato d'origine e l'autorità che lo ha rilasciato.

(5) Il registro di carico e scarico interamente compilato e le singole schede non più utilizzabili devono essere consegnati all'ufficio.

(6) Agli effetti della presente normativa non rientrano nel termine di fauna selvatica2) morta ai sensi dell'articolo 20 della legge gli esemplari imbalsamati di volatili cacciabili.

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 6 (Piano di abbattimento e mostre dei trofei)

(1)La pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualità ed età. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed è composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonché il direttore dell’ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.4)

(2)La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il piano di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per ciascuna unità di popolazione; a tale riguardo i rettori delle riserve possono presentare proposte o essere ascoltati. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di abbattimento può, per unità di popolazione o per ambiti territoriali comprendenti diverse riserve di diritto, porsi degli obiettivi pluriennali per l’evoluzione delle popolazioni degli ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio di una riduzione della biodiversità oppure che venga meno l’equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica, gli habitat e la gestione del paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento può prescrivere alle riserve misure migliorative, per esempio l’adeguamento dell’ordinamento delle riserve e il coinvolgimento degli organi di vigilanza venatoria nel prelievo delle femmine di capriolo e cervo. Qualora venga deliberata una riduzione di consistenza degli ungulati oppure vengano annotate specifiche motivazioni faunistiche nel piano di prelievo, la commissione può derogare alle direttive di abbattimento previste. 5)

(3)Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e la coturnice, la valutazione dell’incidenza del prelievo, prescritta per legge, da parte dell’ufficio, è vincolante. I titolari di un permesso di caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e due coturnici per stagione venatoria nell’intero territorio provinciale. I tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24 ore all’agente venatorio della riserva di caccia. 6)

(4)Le riserve di diritto e le riserve private devono trasmettere all’ufficio entro il 15 febbraio, o, se l’ufficio lo richiede, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la lista dei prelievi con l’indicazione del genere e dell’età dei capi abbattuti nonché degli altri dati richiesti. I dati mancanti devono essere comunicati successivamente entro il 15 aprile, previa valutazione della commissione per la stima dell’età e la classificazione dei trofei. 7)

(5)Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio incaricato o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. Le modalità dell’attività di accompagnatore alla caccia al camoscio sono stabilite nelle direttive per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 24 della legge. 8)

(5/bis) 9)

(6) 10)

(7) 11)

4)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
5)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
6)
L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
7)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
8)
L'art. 6, comma 5 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
9)
L'art. 6, comma 5/bis, è stato prima inserito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 9 novembre 2012, n. 40, e succeessivvamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
10)
L'art. 6, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, e succeessivvamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
11)
L'art. 6, comma 7 è stato prima aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e succeessivvamente abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.

Art. 7 (Permesso annuale)

(1)Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, compreso l'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi, dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori ai sensi del titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie ad esso sottoposte. 12)

(2)Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno dieci anni o la ha avuta per almeno 15 anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).13)

(3)Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.14)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso annuale in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dal comma 6.

(5)L’assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. 15)

(6)Il permesso annuale concesso con delibera dell’assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione. 16)

(7) In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso annuale in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto. 17)

12)
L'art. 7, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, ed infine dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
13)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
14)
L'art. 7, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
15)
L'art. 7, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3,  del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
16)
L'art. 7, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, e successivamente dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
17)
L'art. 7, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.

Art. 8 (Permesso d'ospite)

(1)Il possesso del permesso d’ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso d’ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime. 18)

(2)Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).19)

(3)Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell’associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.20)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso d'ospite in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.

(5)  L’assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso d’ospite a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica. 21)

(6)Il permesso d’ospite concesso con delibera dell’assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione. 22)

(7) In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso d’ospite in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto. 23)

18)
L'art. 8, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, ed infine dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
19)
L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
20)
L'art. 8, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
21)
L'art. 8, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, e successivamente dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
22)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
23)
L'art. 8, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.

Art. 9 (Rilascio e revoca dei permessi di caccia)

(1) Il permesso annuale e quello d'ospite sono rilasciati dall'associazione su richiesta scritta dell'interessato e, se la relativa domanda non viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, in via sostitutiva, dall'ufficio.

(2)  Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha effettuato i pagamenti previsti dalle direttive di cui all'articolo 24 della legge, ovvero a chi non li ha effettuati entro i termini previsti. Tali pagamenti riguardano la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei soci della riserva o dall'associazione e i contributi speciali, compresi quelli relativi agli abbattimenti, per coprire le spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla realizzazione di infrastrutture per l’attività venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia. 24)

(3) La quota d'ingresso e il contributo annuale da versare da chi non è socio dell'associazione possono essere aggiornati annualmente dall'associazione e soggiaciono al controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 24 della legge.

(4)Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonché delle autorizzazioni speciali è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.25)

(5) Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, l'associazione può subordinare il rilascio dei permessi annuali o d'ospite al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della legge.

(6)Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci della riserva, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, e dall’articolo 8, comma 3. In caso di inattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio. 26)

(7) Chi è od è stato residente nel territorio dei comuni catastali di Merano o Quarazze, ha diritto alternativamente, iniziando con la riserva di diritto Maia Bassa, al permesso annuale o d'ospite nella riserva di Maia Bassa o in quella di Merano-Maia Alta.

(8) Si considerano minime unità colturali agli effetti dell'applicazione degli articoli 7 e 8, i masi chiusi aventi una estensione minima di due ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto ovvero di quattro ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

(9) L’assemblea generale dei soci di una riserva di diritto è l’assemblea dei possessori di permesso annuale o d’ospite facenti parte dell’associazione venatoria alla quale è affidata la gestione delle riserve di diritto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge. L’assemblea generale dei soci della riserva è allargata ai possessori di permesso annuale e d’ospite appartenenti ad una qualsiasi altra associazione venatoria che soddisfi i presupposti necessari per la collaborazione alla gestione della riserva stabiliti nel medesimo articolo della legge. 27)

24)
L'art. 9, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, e successivamente dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
25)
L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
26)
L'art. 9, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, e successivamente dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
27)
L'art. 9, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.

Art. 10 (Permessi giornalieri e settimanali)

(1)Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente con delibera adottata a maggioranza semplice dall'assemblea generale dei soci della riserva. 28)

(2) Almeno la metà dei permessi giornalieri o settimanali deve essere riservata a cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano dando la precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie ovvero da una ridotta quantità di fauna selvatica2) cacciabile. I permessi giornalieri o settimanali per l'abbattimento dei galliformi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge, possono essere rilasciati esclusivamente a cacciatori residenti nella Provincia di Bolzano.

28)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 11, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 11 (Prescrizioni integrative)

(1)I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla assemblea generale dei soci della riserva sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'articolo 24 della legge. 29)

29)
L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.

Art. 12 (Esame per guardiacaccia)

(1) Il candidato all'esame di cui all'articolo 34 della legge deve dimostrare di possedere una buona conoscenza della legge e sufficienti cognizioni delle norme di pubblica sicurezza relative al porto d'armi. Inoltre deve possedere nozioni nell'ambito delle seguenti materie:

  1. ecologia:
    1. il concetto elementare di equilibrio della natura;
    2. la correlazione fra fauna selvatica2) ed ambiente;
  2. biologia della fauna selvatica2):
    1. la zoologia;
    2. l'alimentazione, l'ecologia e l'etologia delle specie cacciabili e di quelle più importanti non cacciabili;
    3. l'utilizzazione della fauna selvatica2);
  3. tutela della fauna selvatica2) e gestione tecnico-venatoria:
    1. le malattie;
    2. il censimento, la stima della consistenza selvatica e la pianificazione degli abbattimenti;
    3. i danni da fauna selvatica2);
    4. le strutture a funzione faunistica e venatoria;
    5. la lavorazione della cacciagione;
    6. la cinofilia.

(2) Sono giudicati idonei i candidati che sia nella prova scritta che in quella orale riportano un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d'esame. L'idoneità è attestata da un certificato rilasciato dall'ufficio.

(3) Per essere ammessi all'esame gli interessati devono presentare una domanda all'ufficio ed allegare alla stessa una copia autenticata della licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché l'attestato di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge. I documenti da allegare possono essere sostituiti da una autocertificazione.

(4) Chi prima dell'entrata in vigore della legge aveva frequentato fuori provincia un corso di formazione per agente venatorio2), è dispensato dalla frequenza del corso di cui al comma 3, purché le materie d'insegnamento ed il loro contenuto corrispondano a quelle elencate al comma 1, lettere a), b) e c).

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno due commissari. In caso di assenza o impedimento del presidente la carica è assunta dal commissario più anziano.

(6) L'attestato di frequenza con profitto al primo corso semestrale organizzato dall'amministrazione provinciale per la formazione dei agente venatorio2) secondo la normativa allora in vigore e vertente sulle materie indicate al comma 1, è equipollente al certificato di idoneità di cui al comma 2.

(7) I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere gli agenti venatori loro dipendenti a corsi di aggiornamento sulle materie di cui al comma 1.

(8) Sono considerati agenti venatori ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge i agente venatorio2) ed i custodi forestali delle riserve private di caccia con mansioni di vigilanza venatoria, che nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge, hanno prestato il relativo servizio per almeno 130 giorni all'anno.

(9) L'attestato di idoneità di cui all'articolo 34/bis della legge viene rilasciato dall'ufficio previo superamento di un esame scritto consistente nella redazione di un verbale di trasgressione alle norme della legge e di un esame orale sulle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 13 (Disposizioni finali)

(1) Il presente regolamento entra in vigore con il 1° maggio 2000. Con tale data è abrogato il regolamento alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14sulla protezione della fauna selvatica2) e sull'esercizio della caccia, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.
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ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
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ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
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ActionActiong) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10
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