(1)La pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualità ed età. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed è composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonché il direttore dell’ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.4)
(2)La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il piano di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per ciascuna unità di popolazione; a tale riguardo i rettori delle riserve possono presentare proposte o essere ascoltati. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di abbattimento può, per unità di popolazione o per ambiti territoriali comprendenti diverse riserve di diritto, porsi degli obiettivi pluriennali per l’evoluzione delle popolazioni degli ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio di una riduzione della biodiversità oppure che venga meno l’equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica, gli habitat e la gestione del paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento può prescrivere alle riserve misure migliorative, per esempio l’adeguamento dell’ordinamento delle riserve e il coinvolgimento degli organi di vigilanza venatoria nel prelievo delle femmine di capriolo e cervo. Qualora venga deliberata una riduzione di consistenza degli ungulati oppure vengano annotate specifiche motivazioni faunistiche nel piano di prelievo, la commissione può derogare alle direttive di abbattimento previste. 5)
(3)Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e la coturnice, la valutazione dell’incidenza del prelievo, prescritta per legge, da parte dell’ufficio, è vincolante. I titolari di un permesso di caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e due coturnici per stagione venatoria nell’intero territorio provinciale. I tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24 ore all’agente venatorio della riserva di caccia. 6)
(4)Le riserve di diritto e le riserve private devono trasmettere all’ufficio entro il 15 febbraio, o, se l’ufficio lo richiede, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la lista dei prelievi con l’indicazione del genere e dell’età dei capi abbattuti nonché degli altri dati richiesti. I dati mancanti devono essere comunicati successivamente entro il 15 aprile, previa valutazione della commissione per la stima dell’età e la classificazione dei trofei. 7)
(5)Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio incaricato o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. Le modalità dell’attività di accompagnatore alla caccia al camoscio sono stabilite nelle direttive per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 24 della legge. 8)
(5/bis) 9)
(6) 10)
(7) 11)