In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 121)
Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

Art. 6 (Certificato di inabitabilità)

(1) Nel certificato di inabitabilità devono essere indicate le cause di cui agli articoli 3, 4 e 5, che costituiscono il fondamento per il rilascio di tale certificato.

(2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i vani vengono dichiarati inabitabili qualora siano riscontrabili tutti tre i vizi previsti da tale disposizione o quando, sussistendone almeno due, sia riscontrabile il vizio di cui all'articolo 4, comma 2.

(3) L'inabitabilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione ordinaria. 3)

(4) L'inabitabilità non può essere dichiarata qualora i vizi riscontrati possano essere eliminati eseguendo interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, il cui ammontare, sulla base di una stima di massima della commissione di cui all'articolo 130, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non ecceda il limite del 30 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'abitazione o dei vani da dichiarare inabitabili. 4)

3)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.

4)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.