Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
(1) Sono inabitabili per motivi di sanità i vani in cui:
(2) Per motivi di sanità pubblica si considerano altresí inabitabili i vani in cui sono riscontrabili i vizi di seguito elencati:
(3) Sono comunque considerati inabitabili i vani nel sottotetto privi di isolazione termica.
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.