Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
(1) Una casa o una parte di essa può essere dichiarata inabitabile per motivi di sanità, di sicurezza o a seguito di calamità naturali.
(2) L'inabitabilità può essere dichiarata solo relativamente a quelle case o a quei vani la cui destinazione d'uso urbanistica è definita come abitazione dall'articolo 75, comma 2, lettera a), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.