Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.
(1) I contributi il cui ammontare è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 2 coprono una quota non inferiore al 20% e non superiore all'80% della spesa ritenuta necessaria ed equa.
(2) Nella determinazione dell'ammontare si tiene conto in particolare:
(3) La condizione patrimoniale e di reddito di cui al comma 2, lettera a), è giudicata sulla base delle dichiarazioni d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1. Nessun contributo spetta a chi supera il limite massimo di reddito o di patrimonio posto per l'assistenza scolastica.
(4) L'interesse economico, culturale o sociale della provincia di cui al comma 2, lettera b) è valutato, a sua propria discrezione, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 9 della legge (in seguito chiamata commissione consultiva) sulla base delle informazioni fornite dall'interessato in merito all'iniziativa ed agli obiettivi formativi. La sussistenza di un siffatto interesse minimo è condizione inderogabile per la concessione del contributo.