Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.
(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi finanziari alle persone residenti in provincia che per motivi di formazione, aggiornamento o specializzazione professionale si rechino in altra provincia o all'estero in esecuzione dell'articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15.
(2) Il contributo è volto a coprire parzialmente le spese connesse con il soggiorno formativo come in particolare le spese di viaggio, il costo per vitto ed alloggio, le spese per l'acquisto di libri e materiale didattico, nonché eventuali tasse di iscrizione. Sono ammesse a contribuzione esclusivamente le spese strettamente collegate con il soggiorno formativo e che sono da considerarsi necessarie ed eque in relazione al programma formativo.