Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) Il corso di diploma di tecnico ortopedico ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'articolo 11/ter del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ed il rilascio del titolo di "Tecnico ortopedico".
(2) Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di effettuare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione, l'adattamento e l'applicazione di protesi, ortesi e di ausilii sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.