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k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 471)
Regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.

Art. 2 (Organizzazione didattica - verifiche di profitto - esame finale)

(1) La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

(2) È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

(3) Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo studente deve aver regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

(4) Gli insegnamenti sono svolti in lingua italiana o tedesca a seconda della lingua del docente, lo studente può frequentare i corsi di seconda lingua tedesca e italiana.

(5) Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

(6) In caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio del corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.

(7) Lo studente che non supera tutti gli esami e non ottiene positiva valutazione nei tirocini può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in soprannumero.

(8) Il consiglio del corso può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

(9) Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

(10) Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

(11) Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (Tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio del corso.

(12) Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami possono essere scritti, orali, oppure scritti e orali. Gli esami sono sostenuti al termine di ciascun semestre nei periodi di sospensione delle lezioni dinnanzi ai singoli docenti. Le date degli esami vengono fissate dal direttore della Scuola.

(13) Il mancato superamento di un esame nelle materie teoriche non ha alcuna influenza sul proseguimento della formazione. Solo dopo la seconda valutazione negativa di un esame lo studente è escluso e può proseguire la formazione l'anno successivo, anche in soprannumero. In caso di ripetizione di un semestre per il mancato superamento degli esami, gli esami superati hanno una validità di tre anni.

(14) Se uno studente desidera migliorare la propria valutazione in alcune materie, può ripetere il relativo esame una seconda volta.

(15) L'assenza ingiustificata di uno studente ad un esame prefissato viene valutata come „esame non superato".

(16) La valutazione dei tre blocchi di tirocinio pratico previsti durante l'anno accademico avviene al termine del terzo blocco, e viene data dal consiglio del corso.

(17) La base per la valutazione è costituita dalle relazioni stese dai tutori, che hanno seguito gli studenti nei vari turni di tirocinio. Se lo studente riporta una valutazione negativa nel tirocinio pratico di un anno accademico, può proseguire la formazione solo dopo aver ripetuto l'intero tirocinio dell'anno e riportato una valutazione positiva.

(18) Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

(19) L'esame finale, abilitante alla professione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è organizzato in due sessioni e comprende:

  • a)  una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;
  • b)  la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa sperimentale, discussa davanti alla commissione d' esame di diploma;
  • c)  una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l' aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo socio-sanitario.

(20) La commissione per l'esame finale è composta da non meno di cinque membri nominati dal direttore della scuola su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

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