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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 8 (Controlli)

(1)  1. La ripartizione provinciale competente per le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende classificate nell’anno precedente. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l’azienda viene riclassificata d’ufficio.

(2)  La ripartizione provinciale competente effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende agrituristiche classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l’azienda viene riclassificata d’ufficio.10) 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

10)
L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27, sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.