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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 3 (Caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie)

(1)  Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, i locali destinati all'attività ricettiva devono essere conformi agli standards igienico-sanitari delle abitazioni civili.

(2)  Le camere devono avere una superficie minima, escluso l'eventuale locale bagno annesso, di nove metri quadrati per le camere ad un letto e di dodici metri quadrati per le camere a due letti. Per ogni ulteriore letto tale ultima superficie è aumentata di quattro metri quadrati, arrotondandosi la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati all'unità.

(3)  Gli appartamenti devono avere una superficie minima, comprensiva del locale bagno e della cucina o del posto di cottura, di 23 metri quadrati, se utilizzati da non più di una persona. Per ogni ulteriore persona tale superficie è aumentata di cinque metri quadrati. In ogni caso la superficie minima delle camere non può essere inferiore a quella prevista dal comma 2.6) 

(4)  In deroga ai limiti di superficie di cui ai commi 2 e 3, può essere aggiunto un letto per un bambino di età inferiore ai dodici anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

6)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27.