(1) L'esame di idoneità persegue lo scopo di accertare le capacità tecnico motorie ed attitudinali generali del candidato necessarie per la formazione di maestro di sci. È ammesso all'esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 5 della legge.
(2) Il giudizio di idoneità del candidato da parte della commissione d'esame si basa sui seguenti criteri:
- a) giudizio sull' attitudine generale per l'esercizio della professione di maestro di sci espresso dalla commissione d'esame;
- b) esame pratico per lo sci alpino o sci di fondo.
(3) L'esame pratico per lo sci alpino comprende:
- a) una prova di slalom gigante;
- b) una prova libera tecnica;
- c) una prova di cambio di direzione con il parallelo condotto.
(4) L'esame pratico per lo sci di fondo comprende:
- a) una prova libera secondo la tecnica classica;
- b) una prova libera secondo il metodo skating;
- c) una prova di passo alternato con salita;
- d) una prova di passo di pattinaggio con spinta.
(5) Il candidato è dichiarato ideoneo qualora il giudizio espresso dalla commissione sia sulle attitudini generali sia sulle capacità tecniche per l'attività di maestro di sci è positivo. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso alla formazione. La validità dell'esame di idoneità è limitata ai due primi moduli di formazione per maestro di sci alpino rispettivamente corsi di formazione per maestri di sci di fondo successivi.
(6) I candidati che appartengono alle squadre nazionali dello sci alpino, dello sci di fondo e del biathlon sono esonerati dal rispettivo esame di idoneità.
(7) Possono essere organizzati corsi introduttivi all'esame di idoneità che hanno per oggetto le materie di cui ai commi 3 e 4.