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g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 551)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

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1)

Pubblicato nel B.U. 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 10 (Corsi di qualificazione e di specializzazione)

(1) I corsi di qualificazione e di specializzazione di cui all'articolo 10 della legge, nonché quelli per esperto in attività agonistica sono indetti con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci.

(2) Ai corsi di formazione per il conseguimento di una qualificazione o di una specializzazione sono ammessi i richiedenti iscritti nell'albo professionale provinciale dei maestri di sci. Devono essere osservati le modalità ed i criteri seguenti:

  • a)  qualifica di direttore di scuola di sci:
    • 1)  i richiedenti devono provare di aver svolto per almeno due anni la professione presso una scuola di sci nella provincia;
    • 2)  il relativo corso di preparazione all' esame consiste in una formazione teorica, che comprende tutte le materie, che forniscano le nozioni giuridico economiche e teorico professionali necessarie per il regolare esercizio dell'attività.
    • 3)  al relativo esame sono ammessi soltanto coloro, che hanno partecipato ad un corso di cui al punto 2).
  • b)  qualifica di istruttore di maestro di sci:
    • 1)  i richiedenti devono provare di aver svolto per almeno due anni la professione presso una scuola di sci nella provincia;
    • 2)  il relativo corso di preparazione all' esame consiste in una formazione pratica, didattica e teorica, distinta per le varie discipline;
    • 3)  il corso pratico comprende l' interpretazione tecnica del testo tecnico metodico nonché l'addestramento alla dimostrazione dello stesso;
    • 4)  il corso didattico comprende l' applicazione pratica di contenuti metodico didattici;
    • 5)  il corso teorico comprende elementi di metodica e di didattica, di pedagogia e di psicologia nonché forme generali dell' organizzazione di gruppo;
    • 6)  al relativo esame sono ammessi soltanto coloro, che hanno partecipato all' intero ciclo di formazione;
  • c)  abilitazione all' insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci e cioè maestro di snowboard:
    • 1)  il relativo corso consiste in una formazione pratica e didattico teorica;
    • 2)  il corso pratico concerne l' apprendimento della tecnica dell'attrezzo;
    • 3)  il corso didattico teorico comprende lo studio del testo tecnico metodico, la scelta e la preparazione dell' attrezzo nonché gli aspetti di sicurezza;
    • 4)  al relativo esame sono ammessi soltanto maestri di sci alpino che hanno partecipato al corso di formazione;
  • d)  specializzazione per esperti in attività agonistica:
    • 1)  i corsi e gli esami relativi hanno per oggetto i programmi stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali per la formazione di allenatori considerando i medesimi programmi minimi;
    • 2)  gli esami per allenatore di sci alpino e sci di fondo sostenuti davanti alle commissioni competenti della Federazione Italiana Sport Invernali continuano ad essere riconosciuti;
  • e)  specializzazione per l' insegnamento dello sci ai bambini ed a persone portatrici di handicap:
    • 1)  il relativo corso consiste in una formazione pratica, didattica e teorica, che si orienta alle esigenze particolari dei rispettivi destinatari;
  • f)  specializzazione all' insegnamento dello sci in lingue straniere:
    • 1)  il relativo corso consiste in una formazione teorica, che riguarda l' apprendimento del linguaggio tecnico dello sci nonché l'insegnamento dello sci in una lingua straniera;
    • 2)  al relativo esame sono ammessi anche coloro che non abbiano partecipato al corso;
    • 3)  la relativa commissione d' esame è composta oltre dal presidente da due esperti in lingue straniere a ciò delegati dalla commissione d'esame di cui all'articolo 6 della legge.

(3) Gli esami vertono sulle materie dei corsi.

(4) I corsi per il conseguimento della qualifica di istruttore di maestro di sci hanno una durata complessiva di sedici giorni o ottanta ore. I corsi per il conseguimento delle altre qualificazioni o specializzazioni di cui al presente articolo - eccetto quello per esperti in attività agonistica, che hanno la durata stabilita dalla Federazione Italiana Sport Invernali - hanno una durata di sei giorni o trenta ore.

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