(1)Nell'osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi degli articoli da 33 a 36 e del disciplinare tecnico di cui all’allegato B del decreto stesso, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se e nei limiti in cui la comunicazione o la diffusione sono ammesse.9)