(1)I responsabili del trattamento designano per iscritto i singoli funzionari incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell’incarico sono indicati l’ambito del trattamento consentito e le norme da osservare, incluse quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi.
(2) Ai soggetti esterni, designati dal titolare quali responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere trasmessi dati personali esclusivamente per il conseguimento delle finalità oggetto dell’incarico e lo svolgimento delle funzioni conferite dalla Provincia.
(3) I responsabili e gli incaricati esterni sono inseriti nell’apposita sezione del piano di sicurezza in essere.
(4) È responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell’ambito della “Rete civica” della Provincia l’ente o la società convenzionata per la gestione della rete stessa.7)