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e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 291)
Regolamento di attuazione alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

1)
Pubblicato nel B.U. 22 settembre 1992, n. 39.

Art. 1 (Moto di pubblicazione dei divieti di circolazione)

(1) Le sospensioni temporanee di autorizzazione e le interdizioni temporanee di cui all'articolo 3, comma 7, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione di veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, in seguito chiamata semplicemente legge, devono essere pubblicate mediante affissione del relativo decreto all'albo del comune, nel cui territorio si trova la strada soggetta a divieto, e l'indicazione del relativo divieto di circolazione all'inizio delle strade.

Art. 2

(1) I contrassegni per la circolazione sulle strade chiuse ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge sono rilasciati dagli ispettorati forestali competenti per territorio, d'ufficio, sentiti i proprietari delle strade, con validità:

  • a)  indeterminata, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali serviti da strade chiuse, agli affittuari, locatari ed amministratori di beni immobili che abbiano denunciato all' ispettorato forestale competente, previa esibizione dei relativi contratti, l'affitto, la locazione o l'amministrazione di un bene immobile di superficie superiore ad un ettaro, se a coltura intensiva, o di dieci ettari, se a coltura estensiva, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, agli operai agricolo-forestali denunciati come stabilmente alle dipendenze o in servizio presso i soggetti predetti, ai presidenti degli organi di gestione unitaria di comproprietà divise o indivise o di coaffittanza, come le interessenze o le vicinie, ed ai soggetti da loro designati, ai comproprietari di interessenze, di vicinie e simili per quote superiori all'ettaro, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo ed ai prestatori di servizi che esercitano la loro attività per l'intero arco dell'anno;
  • b)  stagionale, agli apicoltori che abbiano denunciato all' ispettorato forestale competente l'assenso del proprietario del fondo servito da strada chiusa per la collocazione di almeno 5 arnie in loro possesso, agli itticoltori e ai rettori delle riserve di caccia che abbiano denunciato di avere avviato un'itticoltura o assunto un rettorato di caccia, ai guardiapesca volontari segnalati agli ispettorati forestali da parte degli itticoltori, alle persone addette alla cura e custodia delle malghe e del bestiame, nonché ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo e ai prestatori di servizi che svolgono la loro attività stagionalmente, ai locatari, affittuari o amministratori stagionali di beni immobili dalle caratteristiche di cui alla lettera a), sempreché i relativi contratti abbiano una durata di almeno sei mesi, compresi i rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, ed al loro personale; qualora i contratti di affitto, di locazione o di amministrazione abbiano durata annuale, le relative autorizzazioni hanno durata annuale.
  • c)  giornaliera o plurigiornaliera alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi regolarmente autorizzati e in esercizi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, serviti da strade chiuse; la conferma di prenotazione sostituisce il contrassegno, ove dalla stessa risultino il nome dell’ospite, la targa del veicolo utilizzato e la durata del soggiorno; la prenotazione deve essere esposta in maniera ben visibile nel veicolo; 2)
  • d) giornaliera o plurigiornaliera alle persone incaricate dell'esecuzione di lavori, forniture o servizi e segnalate dai soggetti autorizzati agli ispettorati forestali territorialmente competenti; 3)
  • e) secondo le seguenti modalità agli accompagnatori alla caccia al camoscio, durante il periodo di caccia al camoscio: i contrassegni non nominativi sono messi a disposizione delle singole riserve di diritto. Il numero dei contrassegni rilasciati per ciascuna riserva non deve superare il numero massimo previsto nella tabella A. L’associazione venatoria o i suoi organi periferici comunicano per iscritto all’ispettorato forestale territorialmente competente, entro il 1° agosto di ogni anno, gli estremi dei tesserini di accompagnamento rilasciati per ciascuna riserva con i relativi numeri progressivi. Durante il periodo di caccia l’accompagnatore alla caccia al camoscio può circolare sulle strade chiuse unicamente se accompagnato dal cacciatore, che deve essere in possesso dell’autorizzazione speciale alla caccia di tale specie selvatica. In caso di realizzazione anticipata del piano di abbattimento i contrassegni devono essere restituiti; 4)
  • f) secondo i parametri di cui alla tabella B alle riserve di caccia per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo al fine della prevenzione dei danni da morso e scortecciamento. I contrassegni per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo possono essere rilasciati per i periodi dal 1° maggio fino al 15 giugno e dal 16 agosto al 15 dicembre. Nelle zone in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente ha accertato danni causati dai cervi, il periodo di validità dei contrassegni può essere gestito in modo flessibile, ma non può comunque superare i cinque mesi e mezzo; 5)
  • g) giornaliera o plurigiornaliera agli agenti venatori volontari designati dalle riserve private o dall’associazione venatoria e segnalati all’ispettorato forestale territorialmente competente, alle persone addette al foraggiamento autorizzato della fauna selvatica, alle persone addette alla ricerca autorizzata di animali selvatici feriti, alle persone addette al trasporto di cervi abbattuti nonché a quelle addette alla semina ittica. 6)

(2) I contrassegni di cui al comma 1 indicano i percorsi cui si riferiscono le autorizzazioni, le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, e possono contenere, ferma restando la loro durata indeterminata o determinata, limitazioni sul numero dei permessi di circolazione mediante l'indicazione di specifici giorni o di fasce orarie in cui è ammesso il transito, secondo i parametri e le direttive da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. La durata della stagione è commisurata alle caratteristiche climatiche del territorio e all'attività cui l'autorizzazione è riferita.

(3) L'assenso al transito da parte dei proprietari delle strade o dei fondi al transito si intende espresso, qualora gli stessi, nel primo mese dell'anno, non abbiano comunicato all'ispettorato forestale competente il loro motivato dissenso. In tal caso i contrassegni di cui al comma 1, salvo che per gli aventi diritti legali di passaggio, non sono rilasciati o sono revocati. Qualora le strade chiuse alla circolazione appartengano a più proprietari, il dissenso alla circolazione deve essere espresso dalla maggioranza qualificata dei proprietari. 7)

2)
La lettera c) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
3)
La lettera d) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
4)
La lettera e) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
5)
La lettera f) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
6)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
7)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 3-5.   8)

8)
Abrogati dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 6 (Contrassegni per invalidi motulesi)

(1)Il contrassegno speciale per persone con limitata o impedita capacità motoria ai sensi del vigente codice della strada è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse.

(2)  Ai fini del presente regolamento il contrassegno di cui al comma 1 ha sempre solo una validità stagionale. Il transito sulle strade chiuse è ammesso comunque soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

(3)  Qualora una strada fosse chiusa con sbarra, per transitare sulla stessa è necessario farsi consegnare la relativa chiave. Le chiavi devono essere restituite dopo ogni utilizzo e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno. 9)

9)
L'art. 6 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 3 agosto 2004, n. 26, e successivamente dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.

Art. 7-12.   8)

8)
Abrogati dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 13 (Obbligo di denuncia)

(1) Lo smarrimento ed il furto di chiavi consegnate per l'apertura delle sbarre di chiusura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge devono essere denunciati alla stazione dei Carabinieri ed alla stazione forestale competente per territorio, entro 24 ore dal momento, in cui il possessore ne ha avuto conoscenza.

(2) Le spese relative alla sostituzione delle chiavi smarrite o sottratte sono comunque a carico del detentore.

Art. 14   10)

10)
Abrogato dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 15 (Modalità di impiego, retribuzione e forma di coordinamento del servizio del personale incaricato dell'osservanza)

(1) L'impiego del personale incaricato dell'osservanza della legge sui territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali viene concordato dai competenti uffici distrettuali delle foreste con l'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale.

(2) Per la retribuzione degli agenti giurati di cui all'articolo 7, comma 3, della legge si applicano le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dei relativi contratti integrativi circoscrizionali.

(3) Il personale incaricato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge svolge di norma il servizio in abbinamento al personale provinciale di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

 

N. CAMOSCI  DA ABBATTERE

N. PERMESSI STAGIONALI DI CIRCOLAZIONE, LIMITATI AL PERIODO DI APERTURA DELLA CACCIA AL CAMOSCIO

da 1 a 6 camosci

n. 2 permessi

da 7 a 9 camosci

n. 3 permessi

da 10 a 16 camosci

n. 4 permessi

da 17 a 20 camosci

n. 5 permessi

da 21 a 24 camosci

n. 6 permessi

da 25 a 30 camosci

n. 7 permessi

da 30 in poi camosci

1 permesso in più per ogni ulteriori 10 capi da abbattere

 

Tabella B  11)

Il rilascio di contrassegni per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo si basa sul piano di abbattimento dei cervi:

Abbattimenti

Contrassegni

1-10

2

11-20

3

21-30

4

31-40

5

Per ogni 10 ulteriori abbattimenti può essere rilasciato un ulteriore contrassegno fino al raggiungimento di un numero massimo di 10 contrassegni.

 

11)
La tabella B è stata così sostituita dall'art. 4, comma 4, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
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