(1) L'impiego del personale incaricato dell'osservanza della legge sui territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali viene concordato dai competenti uffici distrettuali delle foreste con l'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale.
(2) Per la retribuzione degli agenti giurati di cui all'articolo 7, comma 3, della legge si applicano le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dei relativi contratti integrativi circoscrizionali.
(3) Il personale incaricato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge svolge di norma il servizio in abbinamento al personale provinciale di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.