(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui nel precedente articolo contributi per le seguenti finalità:
(2) La spesa ammissibile per l'appartamento di servizio per il custode quale pertinenza dei fabbricati di cui alla lettera a) del precedente comma non può superare il limite di spesa previsto nell'articolo 11 del presente regolamento di attuazione su una superticie utile non superiore a 110 m².