In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 71)
Regolamento di attuazione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni

1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, con il presente regolamento di attuazione, determina i criteri per l'applicazione del regime di intervento a favore dell'agricoltura previsto dalla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito chiamata semplicemente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4/bis della stessa.

(2) In particolare, il presente regolamento di attuazione stabilisce per le singole categorie di intervento previste dalla normativa in esame i criteri di ammissibilità delle domande e le misure per la concessione dei benefici.

TITOLO II
Intervento a favore di cooperative agricole e di loro consorzi

Art. 2 (Classificazione delle cooperative agricole e di loro consorzi)

(1) Agli effetti del presente regolamento di attuazione, le diverse cooperative agricole ed i loro consorzi, che in seguito saranno semplicemente chiamati cooperative, sono classificati in due categorie.

(2) Alla prima categoria appartengono le cooperative operanti esclusivamente nel settore fruttivinicolo, alla seconda tutte le altre cooperative agricole, comprese quelle ad indirizzo misto.2)

2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.

Art. 3 (Criteri d'ammissibilità)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui nel precedente articolo contributi per le seguenti finalità:

  1. realizzazione ed acquisto di fabbricati e loro pertinenze adibite alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;
  2. acquisto di terreni destinati alla realizzazione di quanto previsto nella precedente lettera;
  3. acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per la produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti.

(2) La spesa ammissibile per l'appartamento di servizio per il custode quale pertinenza dei fabbricati di cui alla lettera a) del precedente comma non può superare il limite di spesa previsto nell'articolo 11 del presente regolamento di attuazione su una superticie utile non superiore a 110 m².

Art. 4 (Limiti per la concessione dei contributi)

(1) Per le opere e gli acquisti di cui nel precedente articolo, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative appartenenti alla seconda categoria di cui nell'articolo 2, contributi in conto capitale fino al 65% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e, comunque, non inferiore al 3%.

(2) Alle cooperative operanti nel settore fruttivitivinicolo non possono essere concessi contributi in conto capitale superiori al 50% della spesa ammessa, né contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario sia inferiore a quello di cui al precedente comma 1, comunque, inferiore al 3%.3)

3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 29 maggio 1987, n. 7.

Art. 5 (Esclusioni)

(1) Non sono ammessi a contributo gli acquisti e le opere, la cui spesa ammessa non superi 50 milioni, qualora il richiedente appartenga alla seconda categoria di cui nell'articolo 2, e 100 milioni, quando appartenga alla prima categoria, nonché in genere gli arredamenti e le macchine per gli uffici e gli arredamenti per gli appartamenti di servizio.

TITOLO III
Interventi a favore di titolari di aziende agricole

Art. 6 (Titolari di aziende agricole ammissibili a contributi)

(1) Agli effetti del presente regolamento di attuazione, i titolari di aziende agricole sono classificati in:

  1. colui, che conduce a titolo principale in zone montane un'azienda agricola con un patrimonio di bestiame fino a 20 unità capi grossi, in seguito chiamata semplicemente UBA;
  2. colui, che conduce a titolo principale in zone montane un'azienda agricola con un patrimonio di bestiame da 20 a 40 UBA;
  3. colui, che conduce a titolo principale in zone montane un'azienda agricola con un patrimonio di bestiame da 40 a 80 UBA;
  4. colui, che conduce a titolo principale un'azienda fruttiviticola con superficie produttiva fino a 2 ettari e colui, che conduce a titolo principale un'azienda ortofrutticola a pieno campo delle stesse dimensioni;
  5. colui, che conduce a titolo principale un'azienda fruttiviticola con superficie produttiva da due fino a quattro ettari, colui, che conduce a titolo principale un'azienda ortofrutticola a pieno campo delle stesse dimensioni, colui, che conduce a titolo principale una giardineria con serre fino a 1000 m² di superficie e colui, che conduce a titolo principale un vivaio fino a 50.000 piante o fino a 100.000 barbatelle;
  6. colui che conduce a titolo principale un'azienda fruttiviticola con superficie produttiva da quattro a sei ettari o un'azienda ortofrutticola a pieno campo delle stesse dimensioni, oppure una giardineria con serre di dimensione da 1000 a 2000 m² di superficie o un vivaio da 50.000 a 100.000 piante o da 100.000 a 200.000 barbatelle;
  7. colui che conduce a titolo principale una delle aziende previste dalle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) aventi dimensioni superiori a quelle indicate e gli imprenditori agricoli che per la conduzione della propria azienda si avvalgono di collaboratori esterni;
  8. colui che conduce personalmente, ma a titolo non principale, una delle aziende previste dalle precedenti lettere a) e d), il cui reddito principale proviene da un'azienda non agricola con non più di due lavoratori dipendenti oppure da lavoro dipendente;
  9. colui che conduce a titolo non principale una delle aziende di cui alle lettere da a) a g), ed il cui reddito principale proviene da un'azienda con più di due collaboratori o dall'esercizio di una libera professione o da una attività di lavoro dipendente con funzioni direttive. 4)

(2) Considerata la diversa redditività delle aziende fruttiviticole ed ortofrutticole a pieno campo, la superficie produttiva viticola ed ortofrutticola a pieno campo viene moltiplicata con un coefficiente di correzione di 0,6.5)

4)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 29 maggio 1987, n. 7, e dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
5)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.

Art. 7 (Classificazione dei titolari di aziende agricole)

(1) Al fine della determinazione dei limiti massimi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge, i titolari di aziende agricole di cui nel precedente articolo sono classificati in tre categorie.

(2) Alla prima categoria appartengono i titolari di aziende agricole previste sotto le lettere a) e d) del precedente articolo; alla seconda appartengono i titolari di aziende agricole previsti sotto le lettere b),

  1. ed h) dello stesso articolo; alla terza tutti gli altri titolari di aziende agricole.

Art. 8 (Investimenti di carattere produttivo)

(1) Per gli investimenti di carattere produttivo, la Giunta provinciale può concedere ai titolari di aziende agricole appartenenti alla prima categoria, di cui nel precedente articolo, contributi in conto capitale fino al 65% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per i titolari appartenenti alla seconda e terza categoria i contributi in conto capitale non possono superare rispettivamente il 45% ed il 30% della spesa ammessa, mentre per i contributi sugli interessi il tasso minimo a carico dei beneficiari è quello previsto per la prima categoria aumentato rispettivamente di 1 e 2 punti.

Art. 9 (Fabbricazioni aziendali)

(1) Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati aziendali i contributi in conto capitale ed i contributi sugli interessi corrispondenti a favore dei titolari di aziende agricole, non possono superare rispettivamente il 50% ed il 30% della spesa ammessa secondo che i beneficiari appartengano, ai sensi dell'articolo 7, alla prima ed alla seconda, ovvero alla terza categoria.

(2) Salvo quanto previsto al comma 1, la spesa ammessa per fabbricati aziendali viene fissata annualmente dalla commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in base alla loro capienza per unità bovina adulta (UBA).6)

(3) Per i locali destinati a ricovero di macchine agricole la spesa ammessa a contributo non può superare il 30% dei costi di costruzione per metro quadrato di cui all'articolo 11, comma 2.7)

6)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 aprile 2001, n. 16.
7)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.

Art. 10 (Opere di miglioramento fondiario)

(1) Per le opere di miglioramento fondiario i contributi in conto capitale ed i contributi sugli interessi corrispondenti a favore dei titolari di aziende agricole non possono superare rispettivamente il 70%, il 50% ed il 30% della spesa ammessa secondo che i beneficiari appartengano, ai sensi dell'articolo 7, alla prima, seconda o terza categoria.

(2) Per associazioni di titolari di aziende agricole operanti nel settore della zootecnia i contributi in conto capitale non possono superare il 70%, per associazioni di titolari di aziende agricole operanti nel settore della viticoltura/frutticoltura o dell'ortifrutticoltura, gli stessi contributi non possono superare il 50% della spesa ammessa.8)

8)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.

Art. 11 (Fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze) 9)

(1) Sono ammessi ai contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso di abitazione i titolari di aziende agricole, il cui nucleo familiare non abbia la proprietà di superficie abitabile sufficiente ed in buono stato di manutenzione, nonché coloro, il cui nucleo familiare, pur avendola, non possa disporne per fondati motivi da accertare di volta in volta.10)

(2) Per la costruzione dei fabbricati di cui nel precedente comma, possono essere ammessi a contributo per una superticie utile non superiore a 125 m² i costi di costruzione per m² o m³ non superiori a quelli determinati dalla Giunta provinciale per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. A tale fine si applica il costo di costruzione valevole nel semestre, in cui viene rilasciato il nullaosta per l'assunzione del credito o concesso il contributo dalla Giunta provinciale.10)

(2/bis) Per l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto dei fabbricati di cui al primo comma, le spese ammesse non possono superare i costi ammissibili per una superficie utile di 125 m² ai sensi del precedente comma indipendentemente dalla superticie globale, a cui i costi ammessi effettivamente si riferiscono.10)

(3) Agli effetti del presente regolamento sono considerate pertinenze dei fabbricati rurali ad uso abitazione, i locali siti nel fabbricato stesso ed adibiti ad uso agricolo. Il loro costo di costruzione per metro quadrato è ammissibile a contributo per un importo non superiore al trenta per cento rispetto a quello di cui al comma 2.11)

(4) Sulla spesa ammessa a contributo possono essere concessi contributi in conto capitale o contributi sugli interessi nelle misure contenute nel primo comma dell'articolo 9, ovvero contributi annui o semestrali costanti posticipati. I contributi annui o semestrali costanti posticipati possono essere concessi fino alla misura corrispondente a quella necessaria per l'intera copertura degli interessi per il credito agrario di miglioramento, fino alla stessa misura dedotti tre punti percentuali e fino alla misura corrispondente a quella, nella quale permane a carico del beneficiario il tasso minimo determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo che il beneficiario appartenga rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento di attuazione.

(5) Non sono ammessi ai contributi previsti nel presente articolo i titolari di aziende agricole di cui sotto le lettere g) ed i) dell'articolo 6 del presente regolamento di attuazione.

9)
Vedi anche la delibera della Giunta provinciale 25 febbraio 2014, n. 216, punto 5.
10)
I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 4 del D.P.G.P. 29 maggio 1987, n. 7.
11)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.

Art. 12 (Misure speciali a favore dei titolari di aziende agricole situate in situazioni estreme)

(1) A favore dei titolari di aziende agricole, rispetto ai quali sussistono almeno cinque dei requisiti caratterizzanti la posizione in situazioni estreme di cui al seguente comma e comprendenti comunque i presupposti ivi previsti sotto le lettere a) e g), la Giunta provinciale può concedere per le finalità previste nel precedente articolo contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi annui o semestrali costanti posticipati fino alla misura corrispondente a quella necessaria per l'intera copertura degli interessi sulla spesa ammessa.

(2) Agli effetti del presente articolo, il titolare di un'azienda agricola si trova in una situazione estrema, quando sussistono i seguenti presupposti:

  1. l'azienda del titolare ha almeno 5 UBA, ovvero consente con il foraggio prodotto sulla propria superticie il mantenimento della stessa quantità di bestiame;
  2. il punteggio in base alla scheda aziendale è superiore a 60;
  3. il patrimonio zootecnico dell'azienda è inferiore a 15 UBA;
  4. la produzione forestale dell'azienda ovvero il diritto di legnatico del suo titolare è inferiore a 30 m³ all'anno;
  5. il titolare dell'azienda ha almeno due persone a carico;
  6. il titolare dell'azienda ha una ridotta capacità lavorativa;
  7. il titolare dell'azienda e/o il suo coniuge non percepisce alcun reddito diverso da quello agricolo.

(3) La Giunta provinciale può concedere a titolari di aziende agricole un contributo in conto capitale per gli scopi di cui all'articolo 11 nella misura massima del 65% della spesa ammessa a finanziamento a condizione che:

  1. il patrimonio zootecnico dell'azienda sia compreso tra cinque a 25 UBA;
  2. il punteggio in base alla scheda aziendale superi i 55 punti;
  3. la produzione forestale dell'azienda ovvero il diritto di legnatico del titolare sia inferiore a 50 m³ annuali;
  4. né il titolare, né il consorte svolgano lavoro subordinato a tempo pieno o siano in possesso di una licenza per attività commerciale, esclusa l'attività agrituristica. 12)
12)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.

Art. 13 (Costruzione di acquedotti)

(1) Per la costruzione di acquedotti da parte dei titolari di singole aziende agricole, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale non superiori rispettivamente all'87,5%, al 50% ed al 40% secondo che i beneficiari appartengano, ai sensi dell'articolo 7, alla prima, seconda o terza categoria.

Art. 14 (Esclusioni)

(1) Non sono ammesse a contributo le domande per opere, la cui spesa ammessa è inferiore a lire 3.000.000, qualora il richiedente appartiene alla prima categoria di cui nell'articolo 7, lire 6.000.000, qualora appartiene alla seconda categoria, ed a lire 15.000.000, qualora appartiene alla terza.

(2) Non sono ammesse a contributo le opere di miglioramento fondiario, la cui spesa ammessa è inferiore a lire 15.000.000, qualora il richiedente appartenga ad associazioni di cui all'articolo 10, comma 2.13)

(3) Nel caso di impianto di vigneti non vengono applicati gli importi minimi di cui al comma 1.14)

13)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 7 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
14)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 5 luglio 1993, n. 22.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 15 (Condizioni gravose)

(1) Qualora sussistano condizioni, che aumentano sensibilmente i costi per la realizzazione delle opere previste negli articoli 9, 11 e 12 del presente regolamento e che devono essere accertati di volta in volta, la spesa ammessa può essere maggiorata fino alla misura del 30%.

Art. 16 (Aggiornamento degli importi)

(1) Gli importi di cui agli articoli 5 e 14 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, in base alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.15)

15)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 aprile 2001, n. 16.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActiona) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionActionc) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionActiond) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionActione) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
ActionActiong) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionActionh) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
ActionActionj) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
ActionActionk) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionIntervento a favore di cooperative agricole e di loro consorzi
ActionActionInterventi a favore di titolari di aziende agricole
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionn) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionActiono) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionActionq) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionr) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
ActionActions) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiont) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico