Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Il numero massimo e minimo ammissibile di allievi per corso viene stabilito dalla Giunta provinciale.
(2) Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria-punteggio sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto.
(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue: