Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Le Unità sanitarie locali mettono a disposizione i servizi e le strutture in dotazione, necessarie per il funzionamento del corso per ispettori d'igiene e dell'ambiente, assicurando inoltre la collaborazione dei responsabili dei servizi e delle strutture utilizzabili per il tirocinio pratico.
(2) La collaborazione dei servizi dipendenti dalla Provincia viene regolata con provvedimento dell'Assessore competente o su accordo degli Assessori competenti.