Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Alla fine del primo anno di corso, deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia di insegnamento svolta durante l'anno.
(2) Gli esami da sostenere entro l'anno possono essere anche ripartiti in due sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici nel senso di una istruzione altamente qualificata.
(3) Le date degli esami vengono stabilite dalla direzione della scuola, dopo aver consultato il consiglio di classe.10)
Gli articoli 23 e 24 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 1981, n. 8.