Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Il presente regolamento si applica alle scuole il cui primo corso ha inizio dopo il primo ottobre 1991.12)
L'art. 26 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 luglio 1994, n. 35.