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a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 2004, n. 1228
Fiera di Bolzano S.p.A. : modifica dello statuto societario
Formula inizialeLa Giunta provinciale
deliberaFormula iniziale1)di approvare lo statuto modificato della Società "Fiera di Bolzano S.p.A." che fa parte integrante della presente deliberazione; 2)di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. Formula inizialeStatuto sociale

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Art. 9 (Trasferimenti di Azioni)

L'Azionista che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni a soci od a terzi, deve darne comunicazione agli altri Azionisti ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indicante il numero delle azioni offerte, le modalità del trasferimento, il corrispettivo convenuto, con l'indicazione dell'aspirante acquirente, nonché di ogni altro patto, condizioni e termine del negozio prospettato.

Ciascuno degli altri Azionisti ha diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita, alle medesime condizioni offerte all'aspirante acquirente.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indirizzata al Socio cedente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Azionisti.

Il diritto di prelazione non può essere esercitato parzialmente.

In caso di esercizio plurimo, anche se non contestuale, del diritto di prelazione - comunque da esercitarsi nel termine sopra indicato - le azioni trasferende saranno ripartite tra gli Azionisti interessati in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

Nel caso in cui nessun Azionista eserciti il diritto di prelazione, l'Azionista interessato alla cessione potrà cedere le azioni all'aspirante acquirente. La predetta cessione dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, entro il quale ciascun Azionista potrà esercitare il proprio diritto di prelazione e dovrà essere effettuata alle identiche condizioni comunicate agli altri Azionisti. L'Azionista cedente dovrà quindi inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, copia del fissato bollato o altro documento attestante la data e le condizioni di cessione, entro e non oltre trenta giorni dal giorno della medesima cessione.

Il diritto di prelazione compete all'Azionista anche in ipotesi di permuta, conferimento, cessione a riporto, cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, costituzione di diritti reali di godimento sulle azioni.

I trasferimenti e le cessioni effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotate nel Libro degli Azionisti.

Non si considerano assoggettati alle disposizioni di cui ai precedenti commi i trasferimenti parziali o totali di azioni:

  • -  a Società controllante l' Azionista cedente o controllata dal medesimo ai sensi dell'articolo 2359 c.1 Cod. Civ., o a Società controllata da Società controllante l'Azionista cedente;
  • -  Mortis causa;
  • -  Al coniuge o ad ascendenti o discendenti in linea retta.

I titoli azionari dovranno riportare la seguente dicitura: " i trasferimenti di azioni, la cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, la costituzione di diritti reali di godimento e sulle azioni sono soggetti alla prelazione degli Azionisti a norma dell'articolo 9 dello Statuto ".

In caso di disaccordo tra cedente e soci esercitanti il diritto di prelazione relativamente all'ammontare del prezzo di cessione, il valore delle cedende azioni verrà determinato da un Collegio Arbitrale nominato ai sensi del successivo articolo 35. In caso di decisione sfavorevole al cedente, questi sarà libero di non procedere all'alienazione delle azioni predette.

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