(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002 è così sostituito:
“1. Le indennità di istituto di cui all’allegato 1 al presente contratto sono cumulabili tra loro fino alla misura massima del 45 per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.”
(2) Le seguenti indennità d’istituto di cui all’allegato 1 del Contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002 sono rideterminati nella misura di seguito indicata:
(3) La lettera d) dell’articolo 11, comma 3 del contratto collettivo di comparto 4 luglio 2002 è così sostituita:
“d) dal venti al trentacinque per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.”
(4) Gli aumenti previsti dal presente articolo trovano applicazione dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.