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q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 01)
Accordo su integrazioni e modifiche ai contratti collettivi di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002 ed 8 marzo 2006

1)
Pubblicato nel B. U. 1 dicembre 2009, n. 49.

Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 22 del contratto di comparto del 4 luglio 2002 è così sostituito:

“1. L'Amministrazione Provinciale promuove iniziative ricreative in favore del proprio personale mediante circoli aziendali o circoli costituiti dal personale stesso. Le modalità ed i criteri per la realizzazione di tali iniziative vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.”

 

Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)

(1)  Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002 è così sostituito:

“1. Le indennità di istituto di cui all’allegato 1 al presente contratto sono cumulabili tra loro fino alla misura massima del 45 per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.”

(2)  Le seguenti indennità d’istituto di cui all’allegato 1 del Contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002 sono rideterminati nella misura di seguito indicata:

  1. compenso per esperti in commissioni edilizie comunali: 14,75 Euro,
  2. compenso per l’elaborazione di pareri sui ricorsi gerarchici in materia di tutela del paesaggio: tra 59,00 e 118,00 Euro,
  3. indennità per gli insegnanti capo classe: tra 57,00 e 114,00 Euro. Il relativo fondo è aumentato a 205.000,00 Euro,
  4. l’indennità di servizio stradale è aumentata nella misura mensile lorda di 75,00 Euro,
  5. indennità per il personale della centrale viabilità: mensile lorda di 90,00 Euro.

(3)  La lettera d) dell’articolo 11, comma 3 del contratto collettivo di comparto 4 luglio 2002 è così sostituita:

“d) dal venti al trentacinque per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.”

(4)  Gli aumenti previsti dal presente articolo trovano applicazione dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

Art. 3 (Indennità di servizio forestale)

(1) I commi 1 e 5 dell’articolo 2 dell’allegato 1, parte prima, del contratto di comparto del 4 luglio 2002 sono cosi sostituiti:

“1. Al personale del Corpo forestale provinciale spetta un’indennità di servizio forestale mensile, in analogia a quella spettante al Corpo forestale dello Stato per compiti analoghi, nella misura del 33 per cento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(5) L’indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:

  1. i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;
  2. la responsabilità ed i rischi derivanti dall’indossamento dell’uniforme e del porto d’armi;
  3. la continua reperibilità per consulenze ed informazioni dell’utenza;
  4. un adeguato servizio di reperibilità al fine di garantire, in caso di necessità, il pronto intervento del corpo forestale provinciale nell’ambito delle proprie competenze connesse con la protezione civile;
  5. l’onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio, compreso il disagio connesso con l’attività lavorativa da svolgersi fuori dell’ordinaria sede di servizio.”

(2) In sede di prima applicazione del presente articolo viene garantito un aumento dell’indennità forestale in godimento non inferiore al tre percento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza

(3) Il comma 1 trova applicazione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

(4) Il comma 3 dell’articolo 2 dell’allegato 1 del contratto di comparto 4 luglio 2002 è abrogato.

Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)

(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 dell’allegato 1, parte prima, del contratto collettivo di comparto 4 luglio 2002 è così sostituita:

“a) il canone di concessione ammonta per il personale inquadrato nei profili professionali di custode, custode manutentore e bidello rispettivamente bidella a 1,80 Euro per metro quadrato, calcolando a tale fine la superficie abitativa a disposizione, tenuto però conto del fabbisogno della famiglia; tale importo viene annualmente rideterminato, con decorrenza 1° gennaio 2010, sulla base del tasso tendenziale d’inflazione rilevato dall’ASTAT per il Comune di Bolzano per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativo al precedente periodo ottobre – ottobre. Per il restante personale il canone di concessione è determinato nel contratto di lavoro individuale.”

Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)

(1) Al comma 1 dell’articolo 6 dell’allegato 4 al contratto di comparto 4 luglio 2002, è aggiunta, in fine, la frase: „Il personale addetto ai servizi operativi del servizio antincendio dell’aeroporto, pur scioperando, deve garantire il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 8 e dalle 21 alle 23. “

Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)

(1) L’indicazione „1995 – 3 mesi – 1.1.2005“ contenuta nell’articolo 27, comma 1 del contratto di comparto dell’ 8 marzo 2006 è sostituita dalla seguente: “1994 – 3 mesi – 1.1.2005”.

(2) Il comma 6 dell’articolo 27 del contratto di comparto dell’ 8 marzo 2006 è così sostituito:

“6. Al personale contemplato dal comma 1 che, in quanto già appartenente al corpo forestale statale, non è stato assunto in servizio provinciale in seguito ai corsi abilitanti ivi previsti, è riconosciuta la seguente anzianità convenzionale riferita all’anno di inizio del servizio quale dipendente provinciale presso il corpo forestale provinciale:

 

anno di inizio servizio

anzianità convenzionale

decorrenza

1980

5 anni

1.7.2004

1996

2 mesi

1.1.2005

 

(3) Il personale in servizio, che non ha presentato la richiesta prevista dall’articolo 27, comma 7 del contratto di comparto dell’8 marzo 2006, può provvedervi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto di comparto.

Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)

(1) Nell’allegato 1 del contratto collettivo 8 marzo 2006 i sottoindicati profili professionali sono sostituiti come segue da quelli di cui all’allegato 1 al presente contratto:

  1. a)nell’ottava qualifica funzionale i profili professionali di ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa, di ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa per il settore culturale e di ispettore organizzatore/ispettrice organizzatrice sono sostituiti dal profilo di ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa;
  2. nell’ottava qualifica funzionale i profili professionali di ispettore tecnico/ispettrice tecnica e ispettore/ispettrice in scienze naturali sono sostituiti dal profilo di ispettore tecnico/ispettrice tecnica;
  3. nella settima qualifica funzionale i profili professionali di ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa con laurea triennale e di ispettore amministrativo culturale/ispettrice amministrativa culturale con laurea triennale sono sostituiti dal profilo di ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa con laurea triennale;
  4. nella settima qualifica funzionale i profili professionali di ispettore tecnico/ispettrice tecnica con laurea triennale e di ispettore in scienze naturali con laurea triennale sono sostituiti dal profilo professionale di ispettore tecnico/ispettrice tecnica con laurea triennale.
  1. Rimangono salve le disposizioni di cui all’articolo 72 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008.

Art. 8 (Requisiti d’accesso)

(1) Nel contratto collettivo 8 marzo 2006 l’articolo 8 è così sostituito:

“Art. 8 Requisiti d’accesso

1. Per i profili professionali con più requisiti culturali di accesso ascrivibili a diverse aree professionali, i singoli bandi di concorso possono prevedere un limite ai requisiti per motivate esigenze di servizio, tenuto conto di particolari figure professionali necessarie ai singoli settori di attività.

2. Per particolari esigenze di servizio di singoli settori dell’Amministrazione, nel programma d’esame dei bandi di concorso può essere prevista la conoscenza di una o più lingue straniere.

3. Al fine di evitare ingiustificate esclusioni di diplomi universitari di nuova istituzione, i requisiti di accesso in vigore, riguardanti studi universitari, sono integrati, nei rispettivi profili professionali, nel senso che oltre ai singoli diplomi già ivi indicati, vengono presi in considerazione anche gli altri diplomi universitari di pari livello esistenti nello stesso ambito di studi, materia o specializzazione. A tali fini si fa riferimento principalmente alle classi di laurea stabilite a livello statale e che attualmente sono contemplate nell’articolo 4 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministero dell’università e della ricerca. Nei bandi di concorso possono essere specificati ulteriormente i titoli d’accesso.”

Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))

(1) Il punto 2 del profilo professionale bibliotecario qualificato /bibliotecaria qualificata nella settima qualifica funzionale di cui all’allegato 1 al contratto collettivo di comparto 8 marzo 2006 è sostituito come segue:

“2. Requisiti di accesso

Conseguimento di un diploma universitario almeno triennale specifico per il settore o di un titolo di studio analogo

 

ovvero

conseguimento di un diploma universitario almeno triennale o di un titolo di studio analogo nonché, inoltre, una formazione specifica almeno annuale per il settore conseguita in ambito universitario con almeno 60 crediti formativi o equivalente formazione universitaria.”

Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))

(1) Al punto 2 del profilo professionale assistente tecnico scolastico nella IV qualifica funzionale di cui all’allegato 1 al contratto collettivo di comparto 8 marzo 2006 le parole “- diploma di fine apprendistato specifico per il settore oppure” sono sostituite dalle seguenti: “- diploma di fine apprendistato specifico per il settore oppure esperienza professionale specifica almeno quadriennale nel settore oppure”.

Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))

(1) Il punto 2 del profilo professionale esperto/ esperta nelle materie tecniche nella nona qualifica funzionale di cui all’allegato 1 al contratto collettivo di comparto 8 marzo 2006 è sostituito come segue:

“2. Requisiti di accesso

Assolvimento di studi tecnici universitari almeno quadriennali da indicarsi nel bando di concorso nonché relativo esame di stato.”

 

Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)

(1) Al fine di inserire nel lavoro persone in possesso di una qualificazione professionale parziale connessa con una situazione di handicap è consentito in via sperimentale l’accesso all’impiego provinciale anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali.

(2) Il trattamento giuridico ed economico tiene conto della qualificazione professionale acquisita e è determinato sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.

Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)   delibera sentenza

(1) L’amministrazione provinciale può mettere a disposizione dei bambini e delle bambine fino a tre anni del proprio personale microstrutture e servizi diurni o contribuire ai costi per posti all’interno di strutture corrispondenti gestiti da terzi.

(2) Il contributo costo a carico del personale non può comunque superare il 35 per cento del costo di gestione o del costo di acquisto di posti all’interno delle strutture di cui al comma 1.

massimeDelibera 28 luglio 2015, n. 873 - Proroga del progetto pilota per l'utilizzo di microstrutture aziendali e dei servizi "Tagesmütter/Tagesväter" per le figlie ed i figli delle e dei dipendenti provinciali

Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)

(1) Al fine di verificare i requisiti professionali necessari per svolgere i compiti di assistenza tecnica dell’attività didattica presso le scuole di secondo grado e le scuole professionali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica viene istituita una commissione paritetica composta di rappre-sentanti dell’Amministrazione provinciale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappre-sentative a livello di comparto.

Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)

(1) Ai commissari di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, è attribuita, in relazione alle funzioni ed alle responsabilità connesse con l’informatizzazione del Libro Fondiario, una indennità pari a 0,61975 Euro per particella caricata.

(2) Nei comuni catastali in cui le porzioni materiali superano di almeno il 25 per cento il numero delle particelle l’indennità di cui al precedente comma viene determinata in base alle porzioni materiali caricate.

(3) La liquidazione viene effettuata a conclusione delle operazioni previste dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, con riferimento ad ogni singolo Comune.

Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)

(1) Il personale già assunto dalla Regione Trentino – Alto Adige prima del trasferimento alla Provincia e svolgente per un periodo di almeno quattro anni e in modo continuativo e prevalente i compiti del profilo professionale di aiutante tavolare è inquadrato in tale profilo, previo superamento di apposito esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

(2) L’inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato con decorrenza dal 1° giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto.

(3) Il personale di cui al comma 1 con un anzianità di servizio effettivo inferiore a quattro anni può partecipare all’esame di idoneità ed è inquadrato a decorrere dal 1° giorno del quarto mese successivo all’acquisizione della corrispondente esperienza professionale quadriennale.

Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)

(1) Fino l’anno scolastico 2010 – 2011 al profilo professionale di collaboratore/ collaboratrice all’integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap può accedere anche il personale in possesso dell’attestato di qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale oppure qualifica equivalente senza avere assolto almeno un ulteriore biennio di scuola a tempo pieno oppure di scuola professionale.

(2) Per il personale di cui al comma 1 la specializzazione metodologico - didattica può essere acquisita fino l’anno scolastico 2010/2011 anche dopo l’assunzione contemporaneamente all’esercizio della professione e che, pertanto, non è da considerare requisito di accesso.”

Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)

(1) L’accesso al profilo professionale di collaboratrice pedagogica di scuola dell’infanzia è ammesso per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 anche al personale in possesso dell’attestato di bilinguismo “C”.

(2) L’accesso al profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia è ammesso per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 anche con l’attestato di bilinguismo “B”.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano comunque di trovare applicazione qualora venga introdotto una nuova disciplina per tutto il personale insegnante ed equiparato provinciale.

Allegato 1

ISPETTORE AMMINISTRATIVO/ISPETTRICE AMMINISTRATIVA (VIII)

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa adempie a compiti il cui svolgimento richiede particolari cognizioni professionali, coopera all’organizzazione del servizio, coordina ed assiste i collaboratori assegnatigli/le secondo le disposizioni e/o indicazioni generali delle professionalità superiori.

1. Compiti

1.1 Compiti di carattere amministrativo

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa:

  1. cura l’applicazione delle norme giuridiche
  2. redige studi e pareri
  3. elabora proposte per norme di legge
  4. predispone, elabora e controlla documenti, atti e pratiche
  5. effettua sopralluoghi e controlli, adottando i necessari provvedimenti
  6. predispone valutazioni di spesa e proposte per capitoli di bilancio
  7. svolge servizio di consulenza per il pubblico
  8. Lavori organizzativi e di coordinamento

1.2

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa:

  1. coordina ed organizza servizi e predispone strumenti organizzativi
  2. collabora a manifestazioni, convegni ecc. e/o li organizza e li dirige
  3. elabora soluzioni di problematiche anche in collaborazione con altri servizi
  4. effettua indagini, studi e consulenze
  5. collabora in seno ad organi collegiali ovvero li dirige

1.3 Compiti di segreteria

  1. funge da relatore/relatrice o segretario/segretaria in seno a consulte e commissioni di esperti
  2. redige e traduce atti e documentazioni utili per le deliberazioni

2. Requisiti di accesso

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo A

ISPETTORE TECNICO / ISPETTRICE TECNICA (VIII)

L’ispettore tecnico /l’ispettrice tecnica svolge mansioni tecnico-scientifiche che implicano particolari conoscenze professionali di settore; collabora all’organizzazione del servizio, coordina e assiste i collaboratori assegnatigli/le seguendo le direttive generali e le indicazioni dei superiori.

Compiti

L’ispettore tecnico /l’ispettrice tecnica:

  1. esplica attività tecnico-scientifiche nel settore
  2. svolge attività di studio e di ricerca elaborando anche direttive tecnico-scientifiche
  3. compie istruttorie, analisi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche
  4. presta consulenze e redige perizie
  5. esamina le norme tecnico-amministrative curandone l’osservanza
  6. assicura la tempestiva esecuzione degli interventi tecnico-amministrativi connessi con l’attività di servizio
  7. coordina l’attività di servizio e cura l’esecuzione di direttive tecnico-scientifiche anche nei confronti di terzi
  8. predispone gli atti per la stipulazione dei contratti, elabora relazioni, pareri, prospetti statistici ed altri atti
  9. redige la corrispondenza relativa ai compiti tecnico-scientifici ed amministrativi
  10. redige piani e progetti

2. Requisiti di accesso

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in discipline tecniche o scientifiche:

 

ISPETTORE AMMINISTRATIVO/ISPETTRICE AMMINISTRATIVA CON LAUREA TRIENNALE (VII)

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa con laurea triennale svolge mansioni amministrative nell’ambito della specializzazione da egli/ella conseguita e nel rispetto delle prescrizioni di servizio e di legge specifiche per il settore. Egli/ella collabora all’organizzazione del servizio, coordina e assiste i collaboratori assegnatigli/le seguendo le direttive generali e le indicazioni dei superiori.

1. Compiti

1.1 Compiti di carattere amministrativo

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa con laurea triennale:

  1. cura l’applicazione delle norme giuridiche
  2. redige studi e pareri
  3. elabora proposte per norme di legge
  4. predispone, elabora e controlla documenti, atti e pratiche
  5. effettua sopralluoghi e controlli, adottando i necessari provvedimenti
  6. predispone valutazioni di spesa e proposte per capitoli di bilancio
  7. svolge servizio di consulenza per il pubblico

1.2 Lavori organizativi e di coordinamento

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa con laurea triennale:

  1. coordina ed organizza servizi e predispone strumenti organizzativi
  2. collabora a manifestazioni, convegni ecc. e/o li organizza e li dirige
  3. elabora soluzioni di problematiche anche in collaborazione con altri servizi
  4. effettua indagini, studi e consulenze
  5. collabora in seno ad organi collegiali ovvero li dirige
  1. Compiti di segreteria

L’ispettore amministrativo/ispettrice amministrativa con laurea triennale:

  1. funge da relatore/relatrice o segretario/segretaria in seno a consulte e commissioni di esperti
  2. redige e traduce atti e documentazioni utili per le deliberazioni

2. Requisiti di accesso:

Assolvimento di studi universitari o analoghi almeno triennali

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo A

Annotazione: la mobilitá verticale oppure orizzontale verso il profilo professionale è anche possibile con l’attestato di bilinguismo B. Rimangono esclusi i casi di mobilità sulla base di un diploma di laurea oppure di titolo di studio analogo.

 

ISPETTORE TECNICO / ISPETTRICE TECNICA CON LAUREA TRIENNALE (VII)

L’ispettore tecnico /ispettrice tecnica con laurea triennale svolge mansioni tecnico-scientifiche nell’ambito della specializzazione da egli/ella conseguita e nel rispetto delle prescrizioni di servizio e di legge specifiche per il settore. Egli/ella collabora all’organizzazione del servizio, coordina e assiste i collaboratori assegnatigli/le seguendo le direttive generali e le indicazioni dei superiori.

1. Compiti

L’ispettore tecnico /ispettrice tecnica con laurea triennale:

  1. esplica attività tecnico-scientifiche nel rispettivo settore
  2. svolge attività di studio e di ricerca elaborando anche direttive tecnico-scientifiche
    compie istruttorie, analisi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche
  3. presta consulenze e redige perizie
  4. esamina le norme tecnico-scientifiche ed amministrative curandone l’osservanza
  5. assicura la tempestiva esecuzione degli interventi tecnico-scientifici ed amministrativi connessi con l’attività di servizio
  6. coordina l’attività di servizio e cura l’esecuzione di direttive tecniche anche nei confronti di terzi
  7. predispone gli atti per la stipulazione dei contratti, elabora relazioni, pareri, prospetti statistici ed altri atti
  8. redige la corrispondenza relativa ai compiti tecnico-scientifici ed amministrativi
  9. redige piani e progetti

2. Requisiti di accesso

Assolvimento di studi universitari o analoghi almeno triennali ad indirizzo tecnico o scientifico

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo A

Annotazione: la mobilitá verticale oppure orizzontale verso il profilo professionale è anche possibile con l’attestato di bilinguismo B. Rimangono esclusi i casi di mobilità sulla base di un diploma di laurea oppure di titolo di studio analogo.

La denominazione di questi profili per il personale già in servizio è conseguentemente da considerare modificata fin da subito ed è tuttavia formalmente adeguata alle citate modifiche alla prima variazione contrattuale utile.

 

Dichiarazione congiunta

Le parti contrattuali si impegnano ad avviare la contrattazione collettiva per disciplinare diversi argomenti, da individuare di comune accordo, e riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

 

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ActionActionNormativa provinciale
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
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ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
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ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
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ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
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ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
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ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionArt. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
ActionActionArt. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 3 (Indennità di servizio forestale)
ActionActionArt. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
ActionActionArt. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
ActionActionArt. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
ActionActionArt. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
ActionActionArt. 8 (Requisiti d’accesso)
ActionActionArt. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
ActionActionArt. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
ActionActionArt. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
ActionActionArt. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
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ActionActionArt. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
ActionActionArt. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
ActionActionArt. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
ActionActionArt. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
ActionActionArt. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
ActionActionAllegato 1
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ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
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ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
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ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
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ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
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