(1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, nell’arco di un periodo quinquennale, il godimento di un periodo di riposo della durata di un anno, utile a tutti gli effetti, a partire:
- dal quarto anno di servizio in caso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni;
- dal terzo anno di servizio in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- dal primo anno di servizio in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.
(2) I requisiti soggettivi per poter fruire del beneficio di cui al comma 1 vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previa intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(3) Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all’80 per cento. Il godimento del periodo di riposo di un anno sabbatico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di un’adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo quinquennio.
(4) Il personale è ammesso al periodo di riposo di cui sopra compatibilmente con le esigenze di servizio della ripartizione di appartenenza e in considerazione delle proprie necessità. I termini e le modalità per le presentazioni delle rispettive domande vengono stabilite d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(5) Le richieste sono da consegnare alla direzione di ripartizione almeno tre mesi prima dell’inizio del rispettivo quinquennio e sono da inoltrare con un parere motivato del Direttore di ripartizione entro due settimane alla direzione della Ripartizione Personale che decide entro ulteriori due settimane.