(1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 3 del contratto collettivo inter-compartimentale del 12 febbraio 2008, il congedo ordinario può essere fruito, anche in ore, salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute.
(2) L’Amministrazione può utilizzare fino a due giorni di congedo ordinario al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensioni di servizi in giorni non festivi. Previo consenso delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere utilizzati a tali fini altri due giorni di congedo ordinario.