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p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 1)
Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano
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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.

Art. 23 (Verifica dei risultati e valutazione)

(1)  I/Le dirigenti scolastici/che rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche.

(2)  L'Amministrazione, in base al proprio ordinamento, definisce - privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai/dalle dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

(3)  Le prestazioni, le competenze organizzative dei/delle dirigenti scolastici/che e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione.

(4)  L'Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della prestazione e delle competenze organizzative dei/delle dirigenti scolastici/che nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli/delle stessi/e dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. I criteri di valutazione dovranno, comunque, avere riguardo alla specificità sia dell'istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue finalità e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione del/la dirigente scolastico/a volta ad assicurare le condizioni per il pieno esercizio delle libertà di insegnamento e per la concreta realizzazione del diritto di apprendimento.

(5)  I criteri di valutazione sono comunicati ai/alle dirigenti scolastici/che prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti della autovalutazione continua.

(6)  In sede di definizione dei predetti criteri, debbono essere indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fonderá in particolare la valutazione, in modo da privilegiare i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure meramente burocratiche e cartacee.

(7)  Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D.Lgs. n. 286/1999, e in particolare il disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.

(8)  La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite.

(9)  Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'Intendente scolastico/a competente acquisisce in contraddittorio le deduzioni del/la dirigente interessato/a. Entro i successivi 15 giorni l'Amministrazione assume le determinazioni di competenza.

(10)  La revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi alla revoca la retribuzione di posizione rimane invariata nella misura del coefficiente attribuito. Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è dovuta alcuna retribuzione di posizione.

(11)  La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.

(12)  L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di riferimento l'anno scolastico, è riportato nel fascicolo personale dei/delle dirigenti interessati/e. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.

(13)  La valutazione è effettuata, in prima istanza, da un/a dirigente dell'Amministrazione scolastica designato/a dall'/dalla Intendente scolastico/a competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 286/1999. La valutazione della dirigenza deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del/la valutato/a, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.

(14)  Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione complessiva non positiva, procederà, insieme con due esperti/e, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali delle pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati/e dall'/dalla Intendente scolastico/a competente e di cui uno almeno proveniente dal settore pubblico, ai necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle verifiche già effettuate.

(15)  Il/La valutatore/trice di prima istanza insieme con i due esperti/e, ove coinvolti/e, è tenuto/a a prendere contatto con l'istituzione scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta informazione e conoscenza del/la valutando/a e del contesto di riferimento.

(16)  La valutazione finale è formulata dall'/dalla Intendente scolastico/a competente, tenuto conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere congruamente e chiaramente motivata.

(17)  I/Le dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili, vengono valutati/e sulla base dei sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni dove prestano servizio.

(18)  Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione richiamate dall'articolo 30 del presente contratto collettivo provinciale.

(19)  La valutazione di cui al presente articolo ha inizio dall'anno scolastico 2003/2004.

(20)  Per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 la valutazione dei/delle dirigenti scolastici/che avviene in base all'assolvimento dei compiti istituzionali e dei compiti dirigenziali.

(21)  Il sistema di valutazione dei/delle dirigenti scolastici/che di cui al presente articolo è oggetto di monitoraggio annuale.

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