(1) Il mutamento degli incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.
(2) Il/la dirigente scolastico/a può chiedere il mutamento dell’incarico anche in pendenza di un incarico dirigenziale in essere. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall’articolo 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’articolo 19, comma 1, del presente contratto. 3)
(3) Il/la dirigente scolastico/a che ha ottenuto il mutamento dell’incarico in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso. 4)
(4) In deroga ai criteri di cui al comma 3, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente all’attribuzione dell’incarico individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. 5)
(5) L’aliquota di posti destinata alla mobilità esterna è fissata nella misura del 10% sulla disponibilità totale. 6)
(6) I/Le dirigenti destinatari/e del presente contratto possono ottenere incarichi presso Amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.
Il titolo dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del Contratto collettivo 28 febbraio 2023.
L'art. 20, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del Contratto collettivo 28 febbraio 2023.
L'art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del Contratto collettivo 28 febbraio 2023.
L'art. 20, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del Contratto collettivo 28 febbraio 2023.
L'art. 20, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del Contratto collettivo 28 febbraio 2023.