(1) Il trattamento giuridico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2004, salva la necessità riconosciuta da ambedue le parti negoziali di modificarlo o di integrarlo mediante apposito contratto. A tale fine, su richiesta di una delle due parti, esse si incontrano entro un mese dalla richiesta. Il trattamento giuridico del presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo.
(2) Il trattamento economico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2004; per il periodo 2003 - 2004 si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
(3) Gli aumenti generali di stipendio previsti dal Contratto collettivo intercompartimentale del 24 febbraio 2003 si applicano, con le stesse decorrenze e nelle stesse misure, ai soli elementi retributivi del trattamento fondamentale di cui al all'articolo 24, comma 2, del presente contratto. Gli importi dei singoli fondi di cui all'articolo 55, comma 2, restano invariati fino al 31 dicembre 2003. Le parti contrattuali si impegnano di discutere, entro dicembre 2003, sulla rideterminazione dei suddetti fondi per l'anno 2004.
(4) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, al personale di cui all'articolo 1 si applica il contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2001 - 2004 del 1° agosto 2002. Non trovano applicazione i seguenti articoli: 21, 31, 65 - 83, 99, 100, 101, 103. Al personale medico è estesa anche la disciplina dei futuri contratti collettivi intercompartimentali che non riguardano materie già disciplinate dal contratto collettivo per il personale medico, salva disdetta presentata dalle organizzazioni sindacali, rappresentative a livello di contrattazione intercompartimentale medica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo contratto intercompartimentale nel Bollettino Ufficiale della Regione. A tali fini la disdetta è valida se presentata con l'adesione delle organizzazioni sindacali che rappresentino tra quelle rappresentative il 50% + 1. La stessa facoltà spetta alla parte pubblica.
(5) Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare tre mesi prima della scadenza dei periodi contrattuali le proposte per il rinnovo dei contratti. Le amministrazioni avviano le contrattazioni in tempo utile e con spirito costruttivo. Nell'arco dei tre mesi antecedenti alla scadenza dei contratti e fino ad un mese successivo a tale scadenza le organizzazioni sindacali si impegnano a non indire scioperi o altre azioni di lotta per il rinnovo del contratto. Nel caso in cui entro un mese dalla scadenza dei contratti non si raggiunge un accordo per il rinnovo degli stessi le parti sono libere di intraprendere iniziative per il sostegno delle loro richieste.