(1) Il presente regolamento di esecuzione disciplina i requisiti ai fini della nomina a coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario nei comprensori sanitari dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.
(1) Ai fini della nomina a coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
(2) Il medico che non è in possesso dell’attestato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, deve conseguire la formazione manageriale entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico, ai sensi dell’articolo 46, comma 8, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche. Il mancato superamento con profitto del primo corso di formazione manageriale organizzato dall’Amministrazione provinciale dopo l’assunzione dell’incarico comporta la decadenza dallo stesso.
(1) Le coordinatrici sanitarie e i coordinatori sanitari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla scadenza dell’incarico. Se le persone nominate sono sprovviste dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, hanno l’obbligo di produrre detto attestato entro il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del presente regolamento oppure di partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall’Amministrazione provinciale dopo l’assunzione dell’incarico. Il mancato superamento con profitto del corso di formazione manageriale comporta la decadenza dall’incarico. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 7, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.