(1) Le coordinatrici sanitarie e i coordinatori sanitari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla scadenza dell’incarico. Se le persone nominate sono sprovviste dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, hanno l’obbligo di produrre detto attestato entro il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del presente regolamento oppure di partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall’Amministrazione provinciale dopo l’assunzione dell’incarico. Il mancato superamento con profitto del corso di formazione manageriale comporta la decadenza dall’incarico. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 7, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.