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v) Decreto del Presidente della Provincia 8 settembre 2023, n. 311)
Modifiche del regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. del 14 settembre 2023, n. 37.

Art. 1

(1) Nel comma 4 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dopo le parole: “di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione” sono inserite le seguenti parole: “o di cui al capo I del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, e relativa legge di conversione”.

Art. 2

(1) Nel comma 7 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il numero: “150” è sostituito dal numero: “170”.

Art. 3

(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) i locatari di un’unità immobiliare di proprietà di o in usufrutto a parenti di primo grado o affini di primo grado;”.

Art. 4

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Per sostenere l’autonomia delle donne, la prestazione è concessa, in deroga al comma 3, per un importo pari a 400 euro mensili e indipendentemente dal valore della situazione economica a donne che sono in carico a un Centro antiviolenza del territorio provinciale e che al momento della presentazione della domanda non sono accolte nelle strutture residenziali del servizio Casa delle donne di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi e non è reiterabile.”

Art. 5

(1) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 22/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole “entro il terzo grado” sono sostituite dalle parole “di primo, secondo o terzo grado”.

Art. 6

(1) Dopo l’articolo 22/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

„Art. 22/ter Contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

1. Ai sensi e per le finalità dell’articolo 12 della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13, alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, che decidano di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’autore della violenza, può essere concessa una prestazione, a copertura delle spese di assistenza legale, denominata “contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.

2. La prestazione di cui al comma 1 è concessa indipendentemente dal valore della situazione economica della donna e del suo nucleo familiare, così come dal requisito di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, come disciplinato dall’articolo 17, commi 1 e 2.

3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13, la Giunta provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.”

Art. 7

(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole: “seine Familiengemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “die entsprechenden Familiengemeinschaften”.

Art. 8

(1) Dopo l’articolo 56 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

„Art. 57 Deroga in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie con protezione temporanea a causa della crisi in Ucraina

1. Le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina possono accedere alle prestazioni di assistenza economica sociale alle stesse condizioni delle persone di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), qualora soddisfino i seguenti requisiti:

a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;

b) abbiano la dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;

c) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.”

Art. 9

(1) Nel punto 10.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dopo le parole: “20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”)” sono inserite le parole: “, 20/bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”)”.

Art. 10

(1) Dopo il punto 10.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente punto:

“10.4 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) e 20/bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”), è deducibile il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione oppure il reale ammontare del canone di locazione, o parte di esso, relativi all’abitazione principale assegnata, in seguito a separazione o divorzio, all'ex coniuge o all’ex partner assieme ai figli avuti in comune, se sussistono i seguenti presupposti:

a) da sentenza del tribunale o accordo omologato risulta che la persona richiedente la prestazione è obbligata al pagamento dei suddetti importi;

b) gli importi devono risultare da un contratto, regolarmente registrato, di locazione o di mutuo ipotecario o dagli atti di cui alla lettera a).”

Art. 11 (Norme transitorie)

(1) Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 6 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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