(1) Dopo il punto 10.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente punto:
“10.4 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) e 20/bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”), è deducibile il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione oppure il reale ammontare del canone di locazione, o parte di esso, relativi all’abitazione principale assegnata, in seguito a separazione o divorzio, all'ex coniuge o all’ex partner assieme ai figli avuti in comune, se sussistono i seguenti presupposti:
a) da sentenza del tribunale o accordo omologato risulta che la persona richiedente la prestazione è obbligata al pagamento dei suddetti importi;
b) gli importi devono risultare da un contratto, regolarmente registrato, di locazione o di mutuo ipotecario o dagli atti di cui alla lettera a).”