In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

l) Decreto del Presidente della Provincia 31 agosto 2023, n. 301)
Modifica del regolamento di esecuzione sull’imposta comunale di soggiorno

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 7 settembre 2023, n. 36.

Art. 3

(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è inserito il seguente comma:

“1/ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura:

a) euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;

b) euro 2,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;

c) euro 1,50 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale.”

(2) La prima frase del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita: “Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, nonché per servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo, fino a un importo massimo di 5,00 euro, previo parere dell’organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell’apposito elenco provinciale.”

(3) Nel testo tedesco del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, le parole: “die Erhöhung” sono sostituite dalle parole: “der Betrag der Erhöhung”.

(4) Il comma 2/bis dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

“2/bis. L’aumento dell’imposta di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell’imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1, 1/bis e 1/ter.”

(5) Nel comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, le parole: “del secondo anno successivo” sono sostituite dalle parole: “dell’anno successivo”.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActiona) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionActionb) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
ActionActionc) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2018, n. 1
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 37
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 39
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 agosto 2023, n. 30
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2023, n. 37
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico