(1) Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, il punto è sostituito da un punto e virgola.
(2) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“f) Minorenni fino al raggiungimento del 18° anno di età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori.”