(1) Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito:
“1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale la valutazione avviene, con cadenza biennale, sulla base dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale. Tutte le domande di iscrizione, presentate entro la data fissata dall’avviso di cui all’articolo 3, sono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.”.
(2) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito: “I titoli formativi e professionali sono valutati con un punteggio complessivo massimo di 40 punti; l’esperienza dirigenziale è valutata con un punteggio complessivo massimo di 60 punti.”
(3) Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è abrogato.
(1) Nel comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, dopo le parole: “Sono iscritte d’ufficio nell’elenco provinciale” sono inserite le parole: “, a seguito di manifestazione d’interesse,”.
(1) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito:
“1. Ai fini della nomina della direttrice/del direttore generale la commissione di cui all’articolo 4 valuta per titoli e colloquio le candidate e i candidati iscritti nell’elenco provinciale nonché, ai sensi dell’articolo 10/bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e a seguito di manifestazione di interesse, le persone iscritte nel ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, e propone alla Giunta provinciale una rosa di candidate e candidati.”.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è inserito il seguente comma:
“1-bis La Giunta provinciale nomina la Direttrice/il Direttore generale dalla rosa delle candidate e dei candidati proposti dalla commissione, scegliendo la persona che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.