(1) Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito:
“1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale la valutazione avviene, con cadenza biennale, sulla base dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale. Tutte le domande di iscrizione, presentate entro la data fissata dall’avviso di cui all’articolo 3, sono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.”.
(2) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito: “I titoli formativi e professionali sono valutati con un punteggio complessivo massimo di 40 punti; l’esperienza dirigenziale è valutata con un punteggio complessivo massimo di 60 punti.”
(3) Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è abrogato.