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Delibera 18 luglio 2023, n. 603
Criteri per la concessione di aiuti per iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità (modificata con delibera n. 868 del 10.10.2023)

...omissis...

1. Sono approvati i criteri per la concessione di aiuti per iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità di cui all’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione.

2. I criteri di cui alla presente deliberazione trovano applicazione per tutte le domande presentate presso l’ufficio provinciale Commercio e servizi a partire dalla data della loro approvazione fino al 31 dicembre 2023 per gli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. Per gli altri aiuti i criteri trovano applicazione fino al 31 dicembre 2025.

3. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

4. La deliberazione della Giunta provinciale del 17 settembre 2019, n. 779 è revocata.

5. I riferimenti al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 nonché alla deliberazione della Giunta provinciale del 17 settembre 2019, n. 779 contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale dell’8 novembre 2022, n. 808, con la quale la Giunta provinciale ha delegato ad IDM Südtirol-Alto Adige la gestione del programma aperto di controllo della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12/2005 e successive modifiche oltreché la gestione dei finanziamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’incremento dell’immagine e della conoscenza dei prodotti di qualità altoatesini di cui alla legge provinciale n. 12/2005, sono sostituiti dal riferimento al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 15 dicembre 2022 nonché ai criteri approvati con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di aiuti per iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 e successive modifiche.

2. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 15 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. Gli aiuti soddisfano inoltre le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2
Beneficiari

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere concessi ad associazioni, organizzazioni o consorzi di settore dei prodotti, ad associazioni di categoria o loro emanazioni, nonché agli organismi responsabili delle misure di controllo, purché abbiano sede operativa in Alto Adige; beneficiari finali degli aiuti sono le PMI, come definite all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472.

2. Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 anche tramite società “in house” o enti strumentali della Provincia o dipendenti dalla stessa, cui sia stato attribuito il compito di promuovere le esportazioni, la vendita e la pubblicità a favore dei prodotti dell’Alto Adige e che in questo modo hanno la possibilità di coordinare e controllare le iniziative agevolate a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità.

3. Non possono beneficiare dei presenti aiuti le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

4. Non possono inoltre beneficiare dei presenti aiuti imprese, associazioni, organizzazioni o consorzi destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3
Costi ammissibili

1. Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472, sono ammissibili agli aiuti i seguenti costi relativi alle iniziative di cui all’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12:

a) costi per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni: spese di iscrizione, di viaggio e di trasporto animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, per l’affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 3.000,00 euro a premio e vincitore. I premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna;

b) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

c) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

i) regimi di qualità di cui all’articolo 20 del Regolamento (UE) 2022/2472, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;

ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Nelle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli non dev’essere menzionata né un’impresa né un marchio o un’origine particolare. Unica eccezione ammessa è il riferimento all’origine di prodotti agricoli coperti da:

1) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall’Unione;

2) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2022/2472, purché il riferimento sia secondario nel messaggio.

2. Ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2022/2472 sono ammissibili agli aiuti i costi per i controlli di qualità sui prodotti agroalimentari, purché effettuati da un apposito organismo certificato che ne documenta anche i costi. I relativi contributi sono erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo.

3. Sono ammissibili agli aiuti, in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, i costi relativi ad attività promozionali della commercializzazione presso i punti vendita, azioni pubblicitarie, campagne informative ai consumatori, attività di pubbliche relazioni e convegni di cui all’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, che non rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

4. Sono altresì ammissibili agli aiuti iniziative promozionali che hanno ad oggetto il trasferimento di informazioni in merito ai prodotti agricoli ed alimentari di cui alla legge provinciale n. 12/2005 e che per le loro caratteristiche e modalità di effettuazione interessino una pluralità di soggetti non determinabili. Il finanziamento pubblico non comporta in questo caso aiuto di Stato.

Articolo 4
Iniziative e costi non ammissibili

1. Non possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le iniziative per le quali sono già stati concessi altri aiuti o per le quali è stata presentata o verrà presentata una domanda di agevolazione presso un altro ente pubblico o un altro ufficio dell’Amministrazione provinciale.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull’IVA.

3. Le azioni promozionali svolte da associazioni e organizzazioni di produttori non sono ammissibili, se la partecipazione all'attività stessa è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e se i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione non sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

4. I costi per le attività di cui all’articolo 3, comma 3, non sono ammissibili qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Articolo 5
Tipologia e ammontare dell’aiuto

1. Per le iniziative di cui all’articolo 3 possono essere concessi aiuti nella seguente misura:

a) fino al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b) fino al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c);

c) fino al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all’articolo 3, comma 2,

d) fino al 50 per cento per cento dei costi ammissibili di cui all’articolo 3, comma 3, in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

e) fino al 95 per cento dei costi ammissibili di cui all’articolo 3, comma 4.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sui moduli predisposti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2022/2472, devono essere presentate presso l’ufficio provinciale Commercio e servizi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative. Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2 si siano costituiti da non più di 12 mesi dall’avvio delle iniziative o nel caso di partecipazione a fiere o esposizioni organizzate per la prima volta, le domande possono essere presentate anche dopo il 31 dicembre, ma comunque 60 giorni prima dell’avvio delle iniziative o dell’inizio dell’evento.

2. Nel caso di società “in house” o enti strumentali della Provincia o dipendenti dalla stessa, le domande di aiuto possono essere presentate durante tutto l’anno di riferimento delle iniziative, purché antecedentemente al loro avvio.

Articolo 7
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale Commercio e servizi esamina le domande presentate verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri.

Articolo 8
Concessione o diniego

1. La concessione dell’aiuto o il rigetto della domanda è disposto con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente.

Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione

1. L’aiuto concesso viene liquidato per il 70 per cento sotto forma di anticipo, qualora il totale del contributo concesso superi la somma di 10.000,00 euro.

2. Il restante 30 per cento viene liquidato a saldo dopo la realizzazione delle iniziative e previa presentazione delle fatture regolarmente quietanzate. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Le fatture devono riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato dall’ente pubblico.

3. Se è stato erogato un anticipo e dalla documentazione di spesa definitiva presentata risulta che le spese effettivamente sostenute sono minori rispetto a quelle ammesse e assunte come base di calcolo dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di aiuto indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali.

4. Se in sede di liquidazione dell’aiuto, o dopo che questa è già avvenuta, si accerta la mancanza dei requisiti per la concessione, l’intero aiuto è revocato e, qualora già erogato, dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali.

5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 10
Obblighi

1. I beneficiari devono provvedere, conformemente alle normative vigenti, alla conservazione in forma cartacea o digitale die documenti originali, assicurandone l'esibizione per almeno 10 anni a partire dall’anno successivo a quello di erogazione dell’aiuto; in caso di accertamento la documentazione va conservata fino alla conclusione dello stesso.

2. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell’aiuto, a comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione dell’aiuto o determinarne la revoca, anche parziale.

3. I beneficiari devono, pena la revoca dell’aiuto, mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’aiuto.

Articolo 11
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate nonché su tutte quelle che ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità applicato all’elenco di tutti gli aiuti liquidati nell’anno di riferimento.

3. I controlli sono finalizzati ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo, comunicando ai beneficiari interessati il termine entro il quale saranno sottoposti al controllo stesso. Detto termine non può superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano inoltre i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’aiuto e la restituzione totale o parziale dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Articolo 12
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, il tasso di agevolazione potrà essere ridotto o le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 13
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, né in parte né in tutto, con altri aiuti esentati e aiuti “de minimis”, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea, se con detto cumulo si supera l’intensità massima o l’importo massimo di aiuto, come previsto dal regolamento (UE) n. 2022/2472.

Articolo 14
Efficacia e validità

1. Il presente regime di aiuto acquista efficacia dopo che si è trasmesso alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche. Il presente regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2025 per gli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e fino al 31 dicembre 2023 per gli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.

 

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