1. Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472, sono ammissibili agli aiuti i seguenti costi relativi alle iniziative di cui all’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12:
a) costi per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni: spese di iscrizione, di viaggio e di trasporto animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, per l’affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 3.000,00 euro a premio e vincitore. I premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna;
b) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
c) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
i) regimi di qualità di cui all’articolo 20 del Regolamento (UE) 2022/2472, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.
Nelle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli non dev’essere menzionata né un’impresa né un marchio o un’origine particolare. Unica eccezione ammessa è il riferimento all’origine di prodotti agricoli coperti da:
1) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall’Unione;
2) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2022/2472, purché il riferimento sia secondario nel messaggio.
2. Ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2022/2472 sono ammissibili agli aiuti i costi per i controlli di qualità sui prodotti agroalimentari, purché effettuati da un apposito organismo certificato che ne documenta anche i costi. I relativi contributi sono erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo.
3. Sono ammissibili agli aiuti, in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, i costi relativi ad attività promozionali della commercializzazione presso i punti vendita, azioni pubblicitarie, campagne informative ai consumatori, attività di pubbliche relazioni e convegni di cui all’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, che non rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
4. Sono altresì ammissibili agli aiuti iniziative promozionali che hanno ad oggetto il trasferimento di informazioni in merito ai prodotti agricoli ed alimentari di cui alla legge provinciale n. 12/2005 e che per le loro caratteristiche e modalità di effettuazione interessino una pluralità di soggetti non determinabili. Il finanziamento pubblico non comporta in questo caso aiuto di Stato.