(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali è una ripartizione dell’Amministrazione provinciale diretta dalla/dal Soprintendente. È l’autorità competente della Provincia per la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili, secolari ed ecclesiastici, dei beni architettonici, artistici, archeologici, degli archivi degli enti ecclesiastici e degli enti locali, degli archivi privati vincolati e delle biblioteche storiche.
(2) Presso la Soprintendenza provinciale ai beni culturali possono essere istituiti laboratori per il restauro di beni architettonici, artistici e archeologici, di documenti cartacei e fotografici d’archivio e di materiale bibliografico storico.