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b) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 141)
Legge provinciale sui beni culturali

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 20 luglio 2023, n. 29.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili in provincia di Bolzano.

Art. 2 (Oggetto)

(1) La presente legge ha per oggetto la conservazione, la tutela, la cura, lo studio, la divulgazione e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modifiche, aventi valore artistico, storico, archeologico, etnografico, archivistico, bibliografico o per la storia della tecnica, nonché di altri beni individuati come tali dalla legge, esclusi i beni di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, e successive modifiche.

Art. 3 (Competenze e fondamenti)

(1) Per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale trova applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I poteri degli organi centrali dello Stato sono esercitati dalla Giunta provinciale. I poteri degli organi periferici dello Stato sono esercitati dalla/dal Soprintendente ai beni culturali come organo monocratico.

(2) La/Il Soprintendente ai beni culturali è la coordinatrice/il coordinatore provinciale delle emergenze per la protezione dei beni culturali e si avvale all’occorrenza del supporto di personale delle aree funzionali Musei, Beni culturali, Archivi, Protezione civile o di altre aree della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia. È compito della coordinatrice/del coordinatore provinciale delle emergenze per la protezione dei beni culturali fornire supporto alle istituzioni locali e alle persone incaricate del coordinamento nella predisposizione ed esecuzione degli interventi di protezione dei beni culturali. In caso di eventi straordinari, funge da consulente per la protezione dei beni culturali all’interno dello staff direttivo del Centro operativo provinciale o del Comitato provinciale per la protezione civile.

(3) Le carte e le convenzioni internazionali per la gestione dei beni culturali architettonici ed artistici, dei parchi e giardini storici, dei reperti e siti archeologici, degli archivi, delle biblioteche storiche e della cultura edilizia costituiscono i fondamenti per la conservazione dei beni culturali, per la tutela e la cura dei monumenti e per la cultura della memoria della provincia.

Art. 4 (Finalità)

(1) La conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali della provincia rispondono ai seguenti obiettivi:

  1. sono fondamenti e temi centrali dell’autonomia e strumento della cultura della memoria;
  2. sono compito trasversale nel dialogo con lo sviluppo del territorio, la tutela del paesaggio, la tutela della natura e del clima, l’agricoltura, il turismo e una cultura edilizia di alta qualità architettonica;
  3. la conservazione e la fruizione dei monumenti e dei beni culturali concorrono a uno sviluppo sostenibile del territorio provinciale e alla tutela del clima;
  4. la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali e dei monumenti vengono esercitate dalla Giunta provinciale e dalla Soprintendenza provinciale ai beni culturali in dialogo con gli enti e le strutture organizzative della Provincia competenti per la cultura tedesca, italiana e ladina e per i musei;
  5. i beni culturali e i monumenti sono riconosciuti come espressioni culturali immanenti, che caratterizzano lo spazio pubblico e il paesaggio e veicolano la percezione della storia;
  6. sviluppare, curare, promuovere e approfondire la consapevolezza generale dei fondamenti e dei principi della conservazione, tutela e cura dei beni culturali;
  7. rendere trasparente e comprensibile, sia a specialisti e specialiste del settore che alla collettività, l’operato della Giunta provinciale e della Soprintendenza provinciale nell’ambito della tutela dei monumenti e dei beni culturali;
  8. promuovere la conservazione, il restauro, lo studio, la valorizzazione, la costruzione sul costruito nel rispetto dei vincoli esistenti, nonché la diffusione della conoscenza dei monumenti e dei beni culturali in quanto parte integrante del patrimonio storico e della cultura contemporanea;
  9. mantenere viva, in luoghi autentici della memoria, la storia del territorio della provincia, dando al tempo stesso risalto agli sviluppi attuali;
  10. tenere conto in particolare, nelle attività di ricerca e in sede di finanziamento, degli aspetti specifici del territorio provinciale correlati alla tutela e conservazione dei beni culturali;
  11. intensificare e potenziare ulteriormente l’identità culturale dei tre gruppi linguistici della provincia e rafforzare la convivenza pacifica in una società democratica;
  12. preservare con rispetto l’abilità artistica, la creatività e le capacità intellettuali umane che trovano espressione nei beni culturali.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 5 (Soprintendenza provinciale ai beni culturali)

(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali è una ripartizione dell’Amministrazione provinciale diretta dalla/dal Soprintendente. È l’autorità competente della Provincia per la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili, secolari ed ecclesiastici, dei beni architettonici, artistici, archeologici, degli archivi degli enti ecclesiastici e degli enti locali, degli archivi privati vincolati e delle biblioteche storiche.

(2) Presso la Soprintendenza provinciale ai beni culturali possono essere istituiti laboratori per il restauro di beni architettonici, artistici e archeologici, di documenti cartacei e fotografici d’archivio e di materiale bibliografico storico.

Art. 6 (Consulta per i beni culturali)

(1) La Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta per i beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici ed artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l’indirizzo strategico da seguire nella conservazione, tutela e cura dei beni culturali.

(2) Su richiesta dell’assessora/assessore provinciale competente, la Consulta per i beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sui ricorsi gerarchici.

(3) La Consulta per i beni culturali è costituita da dieci membri, ovvero dall’assessora/assessore provinciale competente e da vari esperti ed esperte in materia di architettura, storia dell’arte, arte, archeologia, etnologia europea, scienze storiche, biblioteconomia, bibliografia e scienze archivistiche; i membri esperti sono designati come segue:

  1. un membro su proposta dell'ordine degli architetti della provincia di Bolzano;
  2. un membro su proposta della Curia vescovile della diocesi di Bolzano-Bressanone;
  3. un membro su proposta della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
  4. un membro su proposta dell'Azienda Musei provinciali;
  5. un membro su proposta delle confederazioni e associazioni per la tutela dei beni naturali, delle tradizioni locali e dei beni culturali;
  6. un membro su proposta del Consiglio dei Comuni;
  7. un membro su proposta dell’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi;
  8. un membro, in qualità di vicepresidente, individuato dalla Giunta provinciale, con comprovate competenze in materia di beni culturali e la cui sede di lavoro sia al di fuori della provincia di Bolzano,
  9. un membro su proposta dell’associazione economica più rappresentativa delle associazioni di categoria del settore dei beni culturali.

(4) L’assessora/assessore provinciale competente presiede la Consulta per i beni culturali, ad esclusione dei casi in cui essa esprime pareri sui ricorsi gerarchici. In tali casi l’assessora/assessore provinciale si astiene dal prendere parte alla discussione e alla votazione e la presidenza della Consulta è assunta dalla/dal vicepresidente.

(5) La Consulta per i beni culturali può anche suddividersi in sottocommissioni, nominate dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora/assessore provinciale competente, e convocare all’occorrenza ulteriori specialisti e specialiste esterni o rappresentanti di organizzazioni, categorie o enti di settore.

(6) La Consulta per i beni culturali propone i soggetti vincitori di premi e riconoscimenti per la tutela dei beni culturali.

(7) Su richiesta del Comune, la Consulta per i beni culturali può esprimere un parere non vincolante in merito alla demolizione di edifici soggetti a tutela degli insiemi.

(8) La Consulta per i beni culturali si riunisce almeno tre volte l’anno e le sue sedute sono pubbliche.

(9) La/Il Soprintendente partecipa alle sedute della Consulta per i beni culturali senza diritto di voto.

(10) Ai membri, alla segretaria/al segretario della Consulta per i beni culturali e delle sottocommissioni sono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Art. 7 (Beni culturali ecclesiastici)

(1) La collaborazione della Provincia con la diocesi di Bolzano-Bressanone della Chiesa cattolica, con la Comunità evangelica luterana di Merano e Bolzano, con la Comunità ebraica di Merano e le altre comunità religiose è regolamentata da specifici accordi. Con tali accordi sono inoltre disciplinati i rispettivi diritti e doveri in materia di conservazione, cura, studio, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici mobili e immobili, quali beni architettonici, artistici e archeologici, archivi, biblioteche storiche e musei.

TITOLO III
TUTELA DEI BENI CULTURALI

CAPO I
PROCEDIMENTO DI VINCOLO

Art. 8 (Verifica dell’interesse culturale)

(1) I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono sottoposti a tutela preventiva fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale da parte della/del Soprintendente. Prima di un cambio di destinazione d’uso, o dell’esecuzione di modifiche edilizie di tali beni culturali, il proprietario/la proprietaria presenta una richiesta di verifica dell’interesse culturale. La verifica può avere luogo d’ufficio o su richiesta motivata. 2)

(2) La/Il Soprintendente individua i beni materiali mobili e immobili, di proprietà privata o pubblica, la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni e di particolare importanza storica, architettonica, artistica, archivistica, bibliografica, etnografica, di storia della tecnica o di altra rilevanza culturale, da conservare nel pubblico interesse e da assoggettare a tutela specifica. La/Il Soprintendente accerta la sussistenza dell’interesse culturale.

(3) La conservazione è di pubblico interesse se il bene culturale materiale è, da un punto di vista sovraregionale, regionale o locale, un oggetto la cui perdita, distruzione o parziale distruzione comporti, secondo la valutazione della/del Soprintendente, un pregiudizio al patrimonio dei beni culturali della provincia nel suo complesso in termini di qualità, quantità di fonti storiche tramandate, varietà e diffusione.

(4) In casi motivati la/il Soprintendente può proporre alla Giunta provinciale di sottoporre a vincolo di tutela anche beni culturali la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni.

(5) Il provvedimento della/del Soprintendente costituisce titolo per l’annotazione nel libro fondiario del vincolo di tutela storico-artistica.

2)
L’art. 8, comma 1, è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 9 (Procedimento di vincolo)

(1) La/Il Soprintendente accerta sulla base delle valutazioni specialistiche di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, la sussistenza dell’interesse culturale per i beni di proprietà di soggetti privati e di enti pubblici e avvia il procedimento di vincolo, notificando la proposta di dichiarazione di vincolo alla persona fisica o giuridica proprietaria o che ha il possesso o detiene il bene a qualsiasi titolo. Per i beni immobili la proposta di vincolo è notificata anche al Comune nel cui territorio è ubicato il bene.

(2) Dalla data di notificazione fino al giorno dell’emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale, la proposta di dichiarazione di vincolo produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale.

(3) Il provvedimento di vincolo è adottato dalla Giunta provinciale entro 180 giorni dalla notificazione della proposta di dichiarazione di vincolo. Oltre questo termine decadono gli effetti della tutela preventiva.

(4) Il provvedimento di vincolo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificato, entro 30 giorni dalla sua adozione, al soggetto proprietario, possessore o detentore del bene culturale vincolato.

(5) Nel caso in cui la notificazione individuale di cui al comma 4 risulti troppo complessa per il rilevante numero di soggetti o vi sia difficoltà nella loro identificazione, è sufficiente la pubblica affissione del provvedimento di vincolo, per la durata di 30 giorni, all’albo del Comune nel cui territorio è ubicato il bene.

(6) La/Il Soprintendente presenta domanda di annotazione del vincolo all’Ufficio tavolare competente.

(7) Il provvedimento della Giunta provinciale costituisce titolo per l’annotazione nel libro fondiario del vincolo di tutela storico-artistica.

Art. 10 (Tutela preventiva dei beni archeologici)

(1) La/Il Soprintendente individua con proprio provvedimento, sulla base di evidenze scientifiche, le particelle nelle quali è comprovata la presenza di beni archeologici e quelle in cui è altamente probabile la presenza di beni archeologici.

(2) L’elenco delle particelle di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet della Soprintendenza provinciale ai beni culturali. Le singole particelle sono inoltre riportate, con idonea evidenziazione, nella cartografia online della Provincia.

(3) Gli interventi sul suolo nelle particelle di cui al comma 1 sono soggetti al parere preventivo dell’ufficio provinciale competente in materia di beni archeologici, che lo rilascia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

(4) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la/il richiedente può diffidare l'Amministrazione a provvedere. Se l’Amministrazione non provvede entro 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, la/il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 4-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5) Se nel corso dei controlli dei lavori o dei sondaggi preliminari nelle particelle di cui al comma 1 vengono alla luce strati o strutture archeologiche, l’ufficio provinciale competente in materia di beni archeologici può disporre l’esecuzione di uno scavo archeologico sistematico.

(6) Nel caso di scoperta di beni archeologici di particolare importanza, la/il Soprintendente può avviare il procedimento di vincolo.

Art. 11 (Archivi, singoli documenti d’archivio e biblioteche storiche)

(1) La/Il Soprintendente assoggetta a vincolo storico-artistico gli archivi, singoli documenti d’archivio e le biblioteche storiche di particolare importanza culturale i cui proprietari, possessori o consegnatari siano soggetti privati.

Art. 12 (Raccolte)

(1) Con il procedimento di cui all’articolo 9 la Giunta provinciale, su proposta della/del Soprintendente, assoggetta a vincolo le raccolte di particolare importanza culturale i cui proprietari, possessori, consegnatari siano soggetti privati.

(2) La Giunta provinciale, sentita/sentito la/il Soprintendente, può vietare l’alienazione di raccolte sottoposte a vincolo di tutela di proprietà di privati, qualora ne derivi un danno alla conservazione o ne venga pregiudicata la fruizione o l’accessibilità pubblica.

Art. 13 (Cancellazione del vincolo)

(1) I beni culturali vincolati che, per effetto di vicende storiche, disastri naturali o sinistri oppure illegittimamente, senza espressa autorizzazione della/del Soprintendente, siano stati trasformati, parzialmente o interamente distrutti, o che per altri motivi non possiedano più la stessa rilevanza per cui sono stati assoggettati a tutela specifica, restano vincolati, anche come semplici resti, fino a quando la/il Soprintendente, su richiesta della proprietaria/del proprietario, di una comproprietaria/un comproprietario, della/del Presidente della Provincia o d’ufficio, abbia accertato con proprio provvedimento che non sussiste più alcun interesse pubblico alla loro conservazione.

(2) La/Il Soprintendente presenta domanda di cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica all’Ufficio del Libro fondiario.

CAPO II
DENOMINAZIONE DI STRADE, SENTIERI, PONTI E PIAZZE

Art. 14 (Denominazione di strade, sentieri, ponti e piazze)

(1) La denominazione di strade, sentieri, ponti e piazze pubblici, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti avviene con delibera del competente organo comunale. Per la denominazione di edifici e monumenti viene rilasciato un parere obbligatorio dalla/dal Soprintendente.

(2) Nessun luogo pubblico può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattrici/benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.

(3) La Giunta provinciale, sentita/sentito la/il Soprintendente, può consentire deroghe a quanto previsto al comma 2, purché l’intitolazione o la dedica sia fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.

TITOLO IV
TUTELA DEI BENI CULTURALI

CAPO I
LINEE GUIDA

Art. 15 (Elenco dei beni culturali)

(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali gestisce l’elenco di tutti i beni mobili e immobili architettonici, artistici, archeologici e di tutti gli archivi privati sottoposti a vincolo di tutela.

(2) L’elenco è pubblicato a scopo di informazione e sensibilizzazione sul sito internet della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e sui portali della Amministrazione provinciale.

Art. 16 (Linee guida)

(1) La Giunta provinciale delibera, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la conservazione dei beni culturali della provincia. Queste linee guida contengono i principi di tutela da osservare nella gestione dei beni mobili e immobili architettonici, artistici, archeologici, archivistici e bibliotecari vincolati di cui all’articolo 2.

(2) Le linee guida rendono comprensibile e trasparente l’azione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali nel campo della tutela e favoriscono la conoscenza dei monumenti, dei beni culturali e dei siti storici.

Art. 17 (Ricerca)

(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali e le sue strutture organizzative sono istituzioni scientifiche di ricerca della Provincia, effettuano o commissionano progetti di ricerca in materia di beni architettonici e artistici, beni archeologici, archivi e ricerca storica e possono pubblicarli in apposite collane scientifiche e sostenerne i costi.

(2) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali e le sue strutture organizzative, ai fini di censimento, ricerca, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali di cui all’Art. 2, possono adottare misure per la pianificazione ed esecuzione di tali attività, nonché per la pubblicazione e divulgazione, sostenendone i costi.

(3) Il finanziamento delle attività e delle misure relative alla ricerca, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali serve anche a coprire le spese di vitto, alloggio e di viaggio di relatori, relatrici e partecipanti a tali attività.

Art. 18 (Digitalizzazione di beni culturali)

(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali può eseguire in proprio interventi per il censimento digitale, la produzione di metadati e la digitalizzazione di beni culturali o affidare i relativi incarichi a terzi.

CAPO II
DANNEGGIAMENTO DI BENI CULTURALI

Art. 19 (Danni e reintegrazione)

(1) Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione un bene culturale subisce un danno, la/il Soprintendente ordina l’esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione interamente a spese del soggetto responsabile del danno.

(2) Qualora il bene culturale danneggiato abbia rilievo urbanistico-edilizio, la/il Soprintendente comunica l’avvio del procedimento e il provvedimento finale anche al Comune interessato.

(3) In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, si provvede d’ufficio all’esecuzione della reintegrazione. Le spese sono interamente a carico del soggetto responsabile del danno. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della Provincia.

(4) Quando la reintegrazione non sia possibile, il soggetto responsabile del danno deve corrispondere interamente alla Provincia una somma pari al valore del bene perduto o alla diminuzione di valore subita; l’eventuale volume edilizio è considerato estinto.

(5) Se la determinazione della somma di cui al comma 4, fatta dalla/dal Soprintendente, non è accettata dal soggetto responsabile, la somma stessa è determinata dalla Giunta provinciale, sentita/sentito un’esperta/un esperto in materia.

CAPO III
AGEVOLAZIONI E ACQUISTI

Art. 20 (Beni architettonici e beni artistici)

(1) La Giunta provinciale può concedere alla proprietaria/al proprietario, all’amministrattrice/amministratore di un bene architettonico o artistico assoggettato a vincolo di tutela storico-artistica contributi e premi per interventi di mantenimento, restauro, conservazione, studio e stima dello stesso; sono agevolabili anche gli interventi in proprio eseguiti a regola d’arte.

(2) La Giunta provinciale può concedere ai soggetti proprietari, possessori o detentori contributi e premi per il mantenimento, il restauro e la conservazione di opere d’arte, monumenti minori e tetti in paglia non sottoposti a vincolo di tutela. Gli interventi sono eseguiti sotto la sorveglianza della Soprintendenza provinciale ai beni culturali; sono agevolabili anche gli interventi in proprio eseguiti a regola d’arte.

Art. 21 (Beni archeologici)

(1) I soggetti privati proprietari possono fare eseguire a proprie spese indagini e scavi archeologici che si rendano necessari, in caso di interventi nel suolo, per la tutela, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali archeologici. Le indagini e gli scavi archeologici sono diretti e controllati dall’ufficio provinciale competente in materia di beni archeologici. La Giunta provinciale può concedere a soggetti privati contributi per le spese sostenute.

(2) La Giunta provinciale può concedere a soggetti privati contributi per opere edili per la musealizzazione di beni archeologici di particolare valore archeologico e storico rinvenuti nella loro proprietà, in caso di effettivo interesse a una fruizione pubblica.

(3) La Provincia e le parti interessate stipulano apposite convenzioni per garantire la fruizione pubblica dei siti archeologici.

Art. 22 (Archivi e raccolte)

(1) La Giunta provinciale può concedere ai soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi privati ed ecclesiastici, di singoli documenti d’archivio di importanza storica, di biblioteche, fondi di libri e manoscritti e di pezzi unici di rilevante valore storico, contributi e premi per la loro conservazione e valorizzazione.

(2) La Giunta provinciale può concedere ai soggetti proprietari, possessori o detentori di raccolte private sottoposte a vincolo di tutela contributi per la loro conservazione e valorizzazione e per il loro restauro.

Art. 23 (Contributi straordinari)

(1) In occasione di ricorrenze di straordinaria importanza storica per la provincia di Bolzano, la Giunta provinciale può concedere, anche oltre i confini provinciali, contributi per il restauro di beni culturali significativi per tali eventi.

Art. 24 (Criteri)

(1) Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e dei premi di cui al presente capo.

Art. 25 (Acquisti)

(1) La Giunta provinciale può acquistare beni culturali materiali mobili e immobili quali beni architettonici, artistici e archeologici, singoli documenti e interi fondi d’archivio, raccolte archivistiche, raccolte, biblioteche storiche o pezzi unici di rilevante valore storico, su proposta della/del Sopraintendente.

CAPO IV
DIRITTO DI PRELAZIONE

Art. 26 (Esclusione dal diritto di prelazione)

(1) Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà entro il terzo grado di parentela, qualora si tratti di edifici, beni artistici, archivi, raccolte e biblioteche storiche assoggettati a vincolo di tutela storico-artistica facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l’obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.

(2) Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione in caso di operazioni di lease-back, se la locataria/il locatario si obbliga contrattualmente a esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell’obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing.

CAPO V
BENI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI

Art. 27 (Frazionamento di particelle)

(1) Gli Uffici del Libro fondiario comunicano entro 30 giorni alla Soprintendenza provinciale ai beni culturali tutti i frazionamenti di particelle edificiali e fondiarie con vincolo diretto o indiretto di tutela storico-artistica eseguiti nelle rispettive zone di competenza.

Art. 28 (Inventario edilizio provinciale)

(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali predispone e gestisce, per tutti i Comuni della provincia, un inventario digitale dei singoli edifici, dei gruppi di edifici e degli insediamenti a partire dalla mappa catastale dell’epoca di Francesco Giuseppe. L’inventario serve alla Provincia e ai Comuni per la gestione del patrimonio culturale edilizio e per l’accertamento del valore storico-artistico ai fini dell’imposizione del vincolo. L’inventario è integrato e aggiornato periodicamente sulla base delle nuove conoscenze scientifiche. Gli oneri per la predisposizione e la gestione dell’inventario edilizio sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 29 (Archivio di cultura edilizia)

(1) La Provincia promuove l’istituzione di un archivio di cultura edilizia, finalizzato alla custodia, conservazione, conoscenza, registrazione e digitalizzazione e allo studio di lasciti di persone che hanno operato nei campi dell’architettura, dell’ingegneria edile e dell’edilizia, nonché alla diffusione della cultura edilizia e dell’architettura.

Art. 30 (Beni tecnici culturali)

(1) Per la gestione dei beni tecnici culturali la Provincia può stipulare con enti e associazioni, anche private, una convenzione di finanziamento.

(2) I beni tecnici culturali sono impianti tecnici mobili e immobili, dispositivi e attrezzature dei settori della mobilità, dell’aviazione, dell’industria mineraria, della produzione di energia, della difesa, dell’industria, della scienza e della tecnologia domestica che hanno avuto un’influenza decisiva sullo sviluppo dell’umanità e sulla storia contemporanea. 3)

3)
L’art. 30, comma 2, è stato inserito dall’art. 13, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 31 (Contrassegno per i beni architettonici e artistici)

(1) I beni architettonici e artistici sono contrassegnati come tali tramite una targhetta con il simbolo internazionale di monumento, messa a disposizione dalla Provincia. Tale contrassegno serve a informare la cittadinanza e, nel quadro della tutela dei beni culturali, le organizzazioni di protezione civile in caso di eventi naturali e interventi di soccorso. 4)

4)
L’art. 31, comma 1, è stato così modificato dall’art. 13, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 32 (Centri storici e centri urbani)

(1) La competenza per l’apposizione di insegne, l’illuminazione, la pavimentazione, l’arredo urbano di strade e piazze di centri storici e centri urbani spetta al competente organo comunale. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali emana linee guida al riguardo.

CAPO VI
ARCHEOLOGIA E CRONISTORIA LOCALE

Art. 33 (Beni culturali paleontologici)

(1) La Soprintendenza provinciale ai beni culturali assicura la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali paleontologici in collaborazione con esperte paleontologhe/esperti paleontologi di università, musei ed enti pubblici tramite la stipula di un apposito accordo di collaborazione.

Art. 34 (Uso di rilevatori di metalli)

(1) Sul territorio provinciale è vietato ogni uso non autorizzato di rilevatori di metalli. Chiunque intenda utilizzare rilevatori di metalli deve chiedere la relativa autorizzazione alla/al Soprintendente, indicando precisamente dove e a quali scopi verrà impiegato lo strumento.

(2) Per l’uso di rilevatori di metalli in zone di interesse archeologico l’autorizzazione deve essere rilasciata espressamente per ogni area di ricerca.

(3) Chiunque utilizzi rilevatori di metalli senza autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nelle zone di interesse archeologico la sanzione è triplicata.

(4) Il controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo spetta al personale della Soprintendenza provinciale ai beni culturali autorizzato dalla/dal Soprintendente, agli organi di controllo delle Ripartizioni provinciali competenti in materia di beni culturali e foreste, e agli organi di polizia locale.

Art. 35 (Cronistoria locale)

(1) La collaborazione delle persone che si occupano di cronistoria locale con l’Archivio provinciale e il sostegno da parte della Provincia sono regolati da una convenzione di finanziamento.

TITOLO V
ARCHIVI

CAPO I
ARCHIVI

Art. 36 (Archivi pubblici e privati)

(1) Gli archivi pubblici e privati custodiscono il materiale d’archivio e fotografico destinato alla conservazione permanente, ne consentono la consultazione da parte del pubblico e ne garantiscono l’uso per la ricerca scientifica.

Art. 37 (Archivio provinciale)

(1) L’Archivio provinciale è la struttura organizzativa della Soprintendenza provinciale ai beni culturali competente per gli archivi della provincia. Le sue funzioni sono:

  1. la gestione dell’archivio provinciale;
  2. la promozione dell’archivistica e la valorizzazione degli archivi esistenti in provincia in cui sono conservati documenti e fotografie;
  3. lo studio della storia della provincia, la pianificazione, l’elaborazione e l’attuazione di progetti di ricerca, anche tramite incarico a terzi; la pubblicazione dei risultati di tali studi in proprie collane scientifiche e la loro diffusione attraverso attività di formazione e comunicazione; l’acquisto di pubblicazioni specializzate;
  4. la custodia degli archivi e dei documenti ai sensi dell’articolo 6 e della tabella A, della legge 11 marzo 1972, n. 118;
  5. la conservazione degli archivi, dei documenti e dei dati degli organi legislativi e amministrativi della Provincia nonché degli enti, degli istituti e delle aziende autonome da essa dipendenti, versati nell’Archivio provinciale e destinati alla conservazione permanente;
  6. la conservazione di tutti i rimanenti archivi, dati e documenti destinati alla conservazione permanente che la Provincia abbia in proprietà o in gestione per disposizione di legge o ad altro titolo;
  7. la vigilanza sugli archivi degli enti locali della provincia e su archivi, atti e singoli documenti sottoposti a tutela, che siano di proprietà, in possesso o detenuti da persone private, a qualsiasi titolo.

(2) L’Archivio provinciale ha la facoltà di consultare gli archivi, gli atti e i singoli documenti di cui al comma 1 ai fini della ricerca scientifica e a scopo di documentazione.

(3) I provvedimenti concernenti la conservazione e la consultazione degli archivi e dei documenti d’interesse storico appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose legalmente riconosciute, sono adottati d’intesa tra la/il Soprintendente e le rispettive autorità ecclesiastiche, tenendo conto delle esigenze del culto.

(4) L’Archivio provinciale si assume, in accordo e stretta collaborazione con le strutture organizzative e le agenzie della Provincia competenti per l’organizzazione e l’informatica, la responsabilità per la conservazione a lungo termine dei documenti digitali della Provincia, ed elabora con tali strutture linee guida adeguate.

Art. 38 (Consultazione dell’Archivio provinciale)

(1) La consultazione dei documenti presenti nell’Archivio provinciale e nei fondi ivi conservati è gratuita.

CAPO II
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ARCHIVI

Art. 39 (Condizione giuridica degli archivi)

(1) Gli archivi, le registrature, gli atti e i singoli documenti che appartengono alla Provincia o agli enti locali sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Art. 40 (Tutela di archivi, documentazione e singoli documenti)

(1) Qualora l’Archivio provinciale accerti che atti o singoli documenti d’archivio di proprietà di un ente locale si trovano in possesso di terzi è tenuto a informare tempestivamente l’ente proprietario, affinché quest’ultimo possa tutelare i suoi diritti. Allo stesso tempo l’Archivio provinciale sollecita il terzo detentore a restituire i beni.

Art. 41 (Consultabilità dei documenti e degli archivi)

(1) I documenti conservati presso l’Archivio provinciale sono liberamente consultabili ad eccezione:

  1. dei documenti dichiarati riservati dalla Giunta o dal Consiglio provinciale, che diventano consultabili 30 anni dopo la loro data di emissione;
  2. dei documenti contenenti dati sensibili o relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data di emissione;
  3. dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti familiari strettamente riservati, che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data di emissione.

(2) La/Il Soprintendente può, su richiesta formale motivata, consentire la consultazione di atti e documenti a scopo di studio, anche prima della scadenza dei termini indicati al comma 1. Tali atti e documenti conservano il loro carattere riservato e i dati contenuti o la loro copia possono essere ceduti a terzi solo dopo apposita autorizzazione. In caso di consultazione a scopi archivistici di interesse pubblico e a scopo di ricerca storica si applicano le regole deontologiche di cui al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e successive modifiche.

(3) Archivi, atti e documenti di proprietà di soggetti privati, donati, venduti o lasciati in legato, in eredità o in deposito, sulla base di uno specifico contratto, all’Archivio provinciale, sono sottoposti alla disciplina di cui ai commi 1 e 2.

(4) Le norme contenute nel presente articolo sono applicabili anche:

  1. agli archivi di deposito della Giunta provinciale, del Consiglio provinciale e dell’Amministrazione provinciale, purché non in contrasto con disposizioni particolari;
  2. agli archivi degli enti locali.

Art. 42 (Centro materiale fotografico, legatoria e restauro)

(1) Il Centro materiale fotografico, insediato presso l’Archivio provinciale, gestisce il patrimonio fotografico storico ivi conservato. L’Archivio provinciale può, in accordo con le strutture organizzative e le agenzie della Provincia competenti per l’informatica, acquistare il corredo fototecnico e informatico necessario.

(2) Il Centro materiale fotografico ha i seguenti compiti:

  1. conservare, descrivere e catalogare i fondi fotografici storici, le raccolte di immagini storiche o le singole immagini storiche, acquisiti a vario titolo dalle strutture organizzative della Provincia, da enti locali o da soggetti privati;
  2. digitalizzare una scelta rappresentativa dei fondi e delle raccolte di cui alla lettera a) sulla base della loro rilevanza storica e metterla online sul sito dell’Archivio provinciale e sui portali dell’Amministrazione provinciale, a disposizione gratuita del pubblico e della ricerca;
  3. fornire consulenza in materia di conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione a proprietarie e proprietari o a titolari di fondi fotografici, raccolte fotografiche o singole fotografie di rilevanza storica;
  4. effettuare fotoriproduzioni o digitalizzazioni ai sensi del comma 3 o sorvegliarne la realizzazione da parte di terzi, impartendo a tal fine le necessarie prescrizioni tecniche.

(3) Presso l’Archivio provinciale sono istituiti i servizi di fotoriproduzione, legatoria e restauro, che svolgono i seguenti compiti, in conformità alle direttive della/del Soprintendente:

  1. restaurare e digitalizzare i documenti dell’Archivio provinciale;
  2. fornire consulenza alle/ai responsabili degli archivi di enti locali e di privati sui metodi e sulle possibilità del restauro e di interventi biblioteconomici;
  3. realizzare, per le necessità interne e per terzi a pagamento, digitalizzazioni di atti, singoli documenti e interi fondi archivistici dell’Archivio provinciale;
  4. realizzare o far realizzare da terzi, in base a specifiche tecniche dell’Archivio provinciale, per scopi di sicurezza e ricerca, copie digitali di atti, singoli documenti o interi fondi archivistici di enti locali o di soggetti privati, che siano riconosciuti di notevole valore storico, purché tali copie digitali siano poi messe a disposizione del pubblico e della ricerca a titolo gratuito.

(4) L’Archivio provinciale è autorizzato ad acquistare da archivi nazionali ed esteri, da biblioteche o da raccolte, copie digitali, e gli attinenti diritti di utilizzazione, di materiale documentario rilevante per la storia provinciale.

(5) La Giunta provinciale determina le tariffe per le digitalizzazioni e le riproduzioni eseguite dall’Archivio provinciale per i terzi.

CAPO III
ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA

Art. 43 (Archivio di deposito della Provincia)

(1) Il Consiglio provinciale, l’Amministrazione provinciale e le aziende speciali allo scopo di agevolare l’ordinato versamento degli atti e dei documenti degli organi legislativi e amministrativi della Provincia destinati alla conservazione permanente nell’Archivio provinciale, provvedono:

  1. all’istituzione e alla relativa ordinata gestione di archivi di deposito;
  2. allo scarto degli atti prima del loro versamento nell’Archivio provinciale.

(2) Agli archivi di deposito spetta il compito di conservare quei documenti e quegli atti degli organi legislativi e amministrativi della Provincia che sono relativi ad affari conclusi e, trascorso il termine di conservazione ed effettuata la selezione e lo scarto da parte della commissione di sorveglianza e scarto, di preparare il versamento nell’Archivio provinciale di quanto destinato alla conservazione permanente.

(3) L’istituzione e la gestione degli archivi di deposito sono disciplinate dalla direttrice/dal direttore generale della Provincia e dalla segretaria/dal segretario generale del Consiglio provinciale.

CAPO IV
SORVEGLIANZA E SCARTO

Art. 44 (Commissioni di sorveglianza e scarto)

(1) In seno al Consiglio e all’Amministrazione provinciale sono istituite apposite commissioni di sorveglianza e scarto con il compito di controllare le registrature e gli archivi delle rispettive strutture organizzative e di selezionare e scartare i documenti e le immagini fotografiche che vi vengono generati o conservati.

(2) Ogni commissione è composta dai seguenti membri con diritto di voto:

  1. la direttrice/il direttore della ripartizione competente oppure la direttrice/il direttore di una corrispondente struttura organizzativa che le/gli sia equiparata/equiparato o preposta/preposto;
  2. la direttrice/il direttore dell’Archivio provinciale o una persona da lui/lei delegata;
  3. la direttrice/il direttore dell’ufficio interessato.

(3) I compiti di segreteria sono svolti da una funzionaria/un funzionario della competente ripartizione.

(4) Alla commissione spetta il compito di:

  1. sorvegliare la corretta gestione degli archivi di deposito;
  2. predisporre, sulla base dei piani di conservazione elaborati dalle commissioni, la selezione e lo scarto di atti e carte del Consiglio e dell’Amministrazione provinciale, quali documenti e fotografie, ritenuti ormai esauriti, prima del loro versamento nell’Archivio provinciale;
  3. predisporre il regolare versamento nell’Archivio provinciale degli atti e dei documenti destinati alla conservazione permanente;
  4. stilare le linee guida di conservazione per gestire la selezione e lo scarto.

(5) Le commissioni si riuniscono almeno una volta ogni due anni e ogni qual volta uno dei soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 ne faccia richiesta.

Art. 45 (Versamento di atti e documenti destinati alla conservazione permanente)

(1) Il versamento nell’Archivio provinciale dei documenti e degli atti degli organi legislativi e amministrativi della Provincia destinati alla conservazione permanente avviene 30 anni dopo la conclusione dell’affare a cui si riferiscono. Prima del versamento devono essere eseguiti la selezione e lo scarto ai sensi dell’articolo 44.

(2) La direttrice/il direttore dell’Archivio provinciale può accettare il versamento di documenti o atti destinati alla conservazione permanente anche prima della decorrenza del termine di cui al comma 1, qualora sussista il pericolo di dispersione o danneggiamento degli stessi.

(3) I costi per i versamenti sono a carico delle strutture organizzative che li effettuano.

(4) La conservazione degli atti digitali degli organi legislativi e amministrativi della Provincia, destinati alla conservazione permanente presso un conservatore accreditato dall‘Agenzia per l’Italia digitale, viene disciplinata con regolamento di esecuzione.

CAPO V
ENTI LOCALI

Art. 46 (Obblighi degli enti locali)

(1) Le registrature e gli archivi degli enti locali sottostanno alla vigilanza dell’Archivio provinciale. Gli enti hanno l’obbligo di:

  1. gestire adeguatamente i propri archivi e le proprie registrature;
  2. procedere alla selezione e allo scarto di atti, quali documenti e fotografie, in osservanza esclusiva della procedura stabilita all’Art. 44;
  3. istituire sezioni di archivio separate per gli atti, quali documenti e fotografie, relativi ad affari conclusi da oltre 30 anni, e inventariarli redigendone un catalogo di cui deve essere inviata tempestivamente copia all’Archivio provinciale. Prima del trasferimento degli atti alle sezioni separate dell’archivio, devono essere eseguite le operazioni di selezione e scarto;
  4. consentire a ricercatori e ricercatrici che ne facciano motivata richiesta alla/al Soprintendente, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi, purché siano consultabili ai sensi dell’articolo 41.

(2) Per l’attuazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1, gli enti locali possono riunirsi in consorzi, affidando la gestione delle sezioni d’archivio separate a un’unica impiegata/un unico impiegato in possesso del diploma di archivistica o di un equivalente diploma di laurea.

Art. 47 (Archivi degli enti estinti)

(1) Nel caso di estinzione di enti locali, le loro registrature e i loro archivi e documenti devono essere offerti per il versamento nell’Archivio provinciale, sempreché non ne sia previsto il trasferimento totale o parziale ad altri enti pubblici.

Art. 48 (Inadempienza agli obblighi)

(1) In caso di inadempienza totale o parziale degli enti locali agli obblighi di cui all’articolo 46, l’Archivio provinciale assegna loro un termine entro il quale sono tenuti ad adempiere. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Giunta provinciale può, su proposta della/del Soprintendente, ordinare il deposito obbligatorio nell’Archivio provinciale di quella parte delle registrature e dell’archivio dell’ente che costituisce o avrebbe dovuto costituire la sezione d’archivio separata.

(2) La/Il Soprintendente, accertato che un ente locale non ha istituito alcuna sezione d’archivio separata, può proporre alla Giunta provinciale di affidare l’istituzione e la gestione di tale sezione, nonché l’inventariazione dei documenti, all’Archivio provinciale; i relativi costi saranno a carico dell’ente inadempiente.

(3) La Giunta provinciale può, su proposta della/del Soprintendente, ordinare il restauro di singoli documenti degli archivi degli enti e adottare tutti gli altri provvedimenti necessari a garantirne la conservazione. In casi urgenti la/il Soprintendente è autorizzata/autorizzato ad adottare tali provvedimenti. I costi sono a carico dell’ente inadempiente.

Art. 49 (Scarto di documenti)

(1) Gli enti locali stabiliscono, sulla base dei propri piani di conservazione e criteri di scarto, con provvedimento motivato, quali documenti dei propri archivi sono da scartare e quali da destinare alla conservazione permanente. Il provvedimento è soggetto all’autorizzazione dell’Archivio provinciale.

CAPO VI
ARCHIVI PRIVATI

Art. 50 (Accertamento dell’esistenza di archivi privati degni di tutela)

(1) I soggetti privati che sono proprietari, possessori o detentori di archivi, di cui fanno parte documenti di notevole interesse storico risalenti a più di 50 anni fa, hanno l’obbligo, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni, di darne notizia per iscritto all’Archivio provinciale.

(2) L’Archivio provinciale accerta d’ufficio l’esistenza di archivi e singoli documenti d’archivio di proprietà, in possesso o detenuti da soggetti privati, indicando che potrebbero rivestire notevole interesse storico. Il presente comma si applica anche ad archivi e documenti di data inferiore a 50 anni. Il provvedimento di assoggettamento a tutela è adottato dalla/dal Soprintendente ai sensi dell’Art. 11.

(3) Chi esercita il commercio di archivi o singoli documenti, è titolare di un negozio di antiquariato o di una casa di vendita di antichità che tratta anche materiale archivistico, ha l’obbligo di trasmettere all’Archivio provinciale l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita.

(4) I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare all’Archivio provinciale l’eventuale esistenza di documenti di interesse storico tra gli oggetti in vendita.

(5) Entro 90 giorni dalle comunicazioni di cui ai commi 3 e 4, la/il Soprintendente comunica a chi ha presentato la denuncia i provvedimenti di sua competenza. In difetto, nulla osta alla vendita.

Art. 51 (Obblighi dei soggetti privati)

(1) I soggetti privati proprietari, possessori, detentori di archivi o di singoli documenti sottoposti a tutela storico-artistica hanno l’obbligo di:

  1. custodire gli archivi, gli atti e i singoli documenti, ordinarli e inventariarli oppure consentire che all’ordinamento e all’inventariazione provveda l’Archivio provinciale direttamente o tramite incarico a terzi; non appena ultimato, una copia dell’inventario deve essere trasmessa all’Archivio provinciale;
  2. permettere alle persone che per motivi di studio ne facciano motivata richiesta alla/al Soprintendente la consultazione dei documenti che, d’intesa con l’Archivio provinciale, non debbano essere classificati come riservati. La consultazione può avvenire, a scelta del soggetto privato, mediante fotoriproduzione, digitalizzazione, temporaneo deposito dei documenti presso l’Archivio provinciale o in altro modo concordato tra l’Archivio provinciale e il soggetto privato. I costi connessi sono a carico di chi richiede la consultazione;
  3. comunicare all’Archivio provinciale, entro 30 giorni dall’evento, la perdita o la distruzione, parziale o totale, degli archivi, degli atti o dei singoli documenti, o il loro trasferimento in altra sede;
  4. far restaurare i documenti danneggiati da personale esperto certificato dal ministero competente in materia;
  5. comunicare alla/al Soprintendente l’intenzione di trasferire a terzi, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi, degli atti o di singoli documenti. Chi acquisisce a titolo di eredità o di lascito archivi, atti o singoli documenti deve darne comunicazione entro 30 giorni alla/al Soprintendente. La stessa comunicazione deve essere fatta dalla notaia/dal notaio o da altro pubblico ufficiale rogante, in caso di loro intervento;
  6. conservare gli archivi nella loro organicità storica e non smembrarli;
  7. non procedere a scarti di qualsiasi consistenza senza l’autorizzazione della/del Soprintendente. La/Il Soprintendente può disporre il deposito nell’Archivio provinciale degli atti e dei singoli documenti di cui i soggetti privati hanno proposto lo scarto;
  8. non portare fuori dal territorio della provincia documenti singoli o archivi senza l’autorizzazione scritta della/del Soprintendente; l’esportazione temporanea dal territorio dello Stato per esposizioni o per eseguire interventi conservativi specialistici necessita dell’autorizzazione scritta della/del Soprintendente; l’esportazione definitiva dal territorio dello Stato necessita dell’autorizzazione scritta dell’ufficio statale competente per le esportazioni di beni culturali;
  9. consentire all’Archivio provinciale di effettuare, previa intesa, visite di controllo per accertare l’adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 52 (Deposito volontario)

(1) L’Archivio provinciale può concedere a soggetti privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti, mediante contratto di comodato, di depositare i medesimi presso l’Archivio provinciale per un periodo minimo di 20 anni.

Art. 53 (Diritto di prelazione della Provincia)

(1) Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, e successive modifiche, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 50 e dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della presente legge spetta alla Provincia esercitare il diritto di prelazione entro 90 giorni dalla comunicazione.

(2) Il diritto di prelazione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di trasferimento entro il terzo grado di parentela della proprietà di edifici, beni artistici, archivi, raccolte e biblioteche storiche assoggettati a tutela storico-artistica facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l’obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.

Art. 54 (Inadempienza agli obblighi da parte di privati)

(1) Qualora i soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi, di atti, di singoli documenti o di biblioteche storiche sotto tutela storico-artistica non ottemperino agli obblighi di cui alle lettere a), d), f), g) e h) del comma 1 dell’Art. 51, la/il Soprintendente assegna loro un congruo termine per adempiervi o per consentire all’Archivio provinciale di provvedervi direttamente. Trascorso infruttuosamente detto termine, la/il Soprintendente ordina il deposito dell’archivio, della documentazione o dei singoli documenti presso l’Archivio provinciale.

Art. 55 (Espropriazione)

(1) La/Il Soprintendente può, per gravi motivi di interesse pubblico, espropriare archivi, singoli documenti e biblioteche storiche, sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica, in favore della Provincia, dei comuni o di altri enti o istituti legalmente riconosciuti. Alla procedura di espropriazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

(2) La condizione per l’espropriazione è l’apposizione del vincolo di tutela storico-artistica ai sensi dell’articolo 11.

(3) Ai soggetti espropriati spetta un’indennità corrispondente al valore di mercato; tale indennità è determinata dall’Archivio provinciale che, se necessario, può avvalersi di esperti o esperte anche esterni all’Amministrazione provinciale.

(4) Si può procedere all’espropriazione anche in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 51 o se la procedura di cui all’articolo 54 non ha prodotto risultati.

CAPO VII
PROVVEDIMENTI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI ARCHIVI

Art. 56 (Corsi di formazione per la gestione di archivi)

(1) L’Archivio provinciale può tenere corsi di formazione per esperta/esperto della gestione di archivi comunali, delle comunità comprensoriali e privati. Per la realizzazione di tali corsi l’Archivio provinciale può avvalersi di esperte ed esperti anche esterni all’Amministrazione provinciale. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modifiche, l’assessora/assessore competente in materia di beni culturali rilascia a coloro che hanno frequentato con profitto detti corsi un attestato che autorizza alla direzione di archivi comunali e delle comunità comprensoriali.

TITOLO VI
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 57 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche.

Art. 58 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri non obbligatori derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33 e 35, quantificati complessivamente in 4.764.562,59 euro per l’anno 2023, in 5.046.408,72 euro per l’anno 2024 e in 4.231.408,72 euro per l’anno 2025, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

(2) Salvo quanto previsto al comma 1, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 59 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 

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