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o) Legge provinciale 4 maggio 2023, n. 71)
Indicazione di provenienza degli alimenti nella ristorazione collettiva

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 11 maggio 2023, n. 19.

Art. 1 (Finalità)

(1) L’obiettivo della presente legge è quello di informare i consumatori e le consumatrici circa la provenienza di carne, latte e uova contenuti nei cibi somministrati nell’ambito della ristorazione collettiva, nonché di rafforzare i circuiti locali in linea con la strategia dell’UE “Dai campi alla tavola”.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti ingredienti contenuti negli alimenti destinati alle “collettività”:

  1. carni bovine e prodotti a base di carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000;
  2. carni e prodotti a base di carni di animali delle specie suina, ovina, caprina e di volatili ai sensi dell’allegato XI al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
  3. latte, burro, panna acida, ricotta, yogurt naturale, panna o formaggio;
  4. uova, anche sotto forma di uova intere liquide, tuorlo liquido, albume liquido o uova in polvere.

(2) Per “collettività” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 si intende “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”. Ai fini della presente legge rientrano in questa categoria anche strutture quali i ristori di campagna (“Buschenschank”) nonché la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale (“Hofschank”).

Art. 3 (Informazioni sulla provenienza degli ingredienti)

(1) Le collettività sono tenute a fornire ai consumatori e alle consumatrici informazioni scritte circa la provenienza degli ingredienti di cui all’articolo 2, riportate in modo ben visibile e a caratteri chiaramente leggibili, sotto forma di affissioni, indicazioni nel menù o con altre modalità idonee.

(2) Per “provenienza” si intende il Paese di origine o il luogo di provenienza. Ciò equivale,

  1. nel caso delle carni bovine, al Paese o al luogo in cui l’animale è stato allevato;
  2. nel caso delle carni suine, ovine, caprine e di volatili, al Paese o al luogo in cui l’animale è stato allevato;
  3. nel caso del latte, al Paese o al luogo in cui l’animale è stato munto;
  4. nel caso delle uova, al Paese o al luogo in cui le uova sono state deposte.

(3) In assenza di informazioni sulla provenienza degli ingredienti di cui all’articolo 2, va riportata la dicitura “provenienza sconosciuta”.

(4) La provenienza di cui al comma 2 va indicata in conformità all’articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018.

(5) Le collettività possono facoltativamente informare i consumatori e le consumatrici circa la provenienza di ulteriori ingredienti. Tali informazioni devono essere veritiere e non ingannevoli.

Art. 4 (Tracciabilità)

(1) Le collettività devono disporre di documentazione o di sistemi idonei a comprovare al personale addetto ai controlli la veridicità dell’indicazione di provenienza di cui all’articolo 3.

Art. 5 (Controlli)

(1) L’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano vigila sull’applicazione della presente legge nell’ambito dei controlli igienico-sanitari e irroga le relative sanzioni amministrative.

(2) Verrà controllata la correttezza dell’indicazione di provenienza, che dovrà essere comprovata da documenti quali le bolle di consegna.

(3) Il personale abilitato ai controlli dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad accedere ai locali e alle altre aree delle strutture di ristorazione collettiva per effettuare controlli e ispezioni, per prendere visione dei documenti previsti dalla presente legge e per richiedere le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.

Art. 6 (Sanzioni amministrative)

(1) Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali nei casi in cui si configuri una fattispecie di reato, chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4 è soggetto a una sanzione amministrativa di 100,00 euro.

(2) La prima violazione viene registrata nel verbale del controllo ufficiale dal personale addetto che fornisce le relative istruzioni, indicando altresi un termine per adempiervi.

(3) Nel solo caso in cui il trasgressore non si attenga alle istruzioni entro il termine stabilito, il competente organo di controllo applica la sanzione prevista.

(4) Qualora il trasgressore nei cinque anni successivi all'accertamento violi nuovamente le disposizioni, il competente organo di controllo commina immediatamente la sanzione.

Art. 7 (Iniziative di sensibilizzazione)

(1) La Giunta provinciale adotta un programma di iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere un comportamento alimentare consapevole nell’ambito della ristorazione collettiva, in linea con la strategia dell’UE “Dai campi alla tavola”.

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2023, in 20.000,00 euro per l’anno 2024 e in 20.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 7, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

(3) Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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