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Delibera 30 dicembre 2022, n. 1031
Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

...omissis...

1. di approvare i criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese di tras-formazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. per le domande di aiuto presentate all’ufficio competente entro il 31 dicembre 2022, si applicano i criteri vigenti prima dell’approvazione del presente regime di aiuti.

Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato

Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L327 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:

a) "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. Ai sensi dell’articolo 38 del TFUE sono compresi i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. Le attività preparatorie non sono considerate fase di trasformazione autonoma.

b) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento e della pesca, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

c) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo, se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

e) „le attività preparatorie“: attività quali la pulitura, la mondatura, il taglio, la sbucciatura, la refrigerazione e la macinazione, che non comportano una modifica sostanziale del prodotto iniziale.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma collettiva, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, e che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte, di uova, di ortaggi e patate, di frutta commestibile, di vini di uve fresche, nonché i produttori primari dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE che provvedono direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione. I beneficiari devono avere una sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano.

2. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri tra i beneficiari di cui al comma 1 si distin-guono i produttori primari che, al momento della presentazione della domanda, già provvedono direttamente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli realizzando un fatturato annuo non superiore a euro 300.000,00.

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 4
Iniziative ammesse

1. Sono amesse ad aiuto:

a) investimenti edili concernenti la costru-zione, la ristrutturazione e l’ammo-dernamento di:

1) strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

2) locali per la vendita, per la degustazione, per l’amministrazione e per le maestranze, purchè situati presso l’unità di produzione;

b) investimenti tecnici concernenti l’acquisto di:

1) nuovi macchinari, attrezzature tecniche ed impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione e per i sistemi di gestione della qualità dei prodotti agricoli;

2) nuovi contenitori per la conservazione di prodotti agricoli e lo smaltimento dei rispettivi sottoprodotti.

2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Art.5
Casi di esclusione dall’aiuto

1. Non possono beneficiari dell’aiuto:

a) i meri investimenti sostitutivi;

b) la sostituzione di oggetti già incentivati prima della scadenza della prescritta destinazione d’uso (5 anni per contenitori, macchinari ed impianti, 10 anni per edifici);

c) i lavori di manutenzione ordinaria, inclusi quelli per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale;

d) l’acquisito di botti di legno con capienza inferiore ai 1.000 litri per la vinificazione e l’acquisto di recipienti per la raccolta, la conservazione, il trasporto e la lavorazione, quali bins di plastica per il settore delle pomacee;

e) l’acquisto o il leasing di immobili;

f) la costruzione di strutture e l’acquisto di attrezzature per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e il commercio di pomacee per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2;

g) l’acquisto di terreni e/o la loro sistemazione;

h) la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di riscaldamento;

i) l’acquisto o il noleggio di autovetture e autocarri;

j) l’acquisto di arredi e attrezzature tecniche per uffici, sale riunioni, locali di vendita e di degustazione;

k) la realizzazione di locali e l’acquisto dei relativi arredi da destinare a cucina per le attività agrituristiche;

l) le iniziative di cui all’articolo 4 che vengono realizzate presso un’unità di produzione al di fuori della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

Art. 6
Presupposti per le imprese di cui all’articolo 3, comma 1

1. L’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4 può essere concesso alle imprese collettive nel settore dei prodotti di origine animale e vegetale, esclusi i settori delle pomacee e vitivinicolo, che non superino un corrispondente fatturato annuo documentato di 15 milioni di euro.

2. Ai fini della concessione degli aiuti i prodotti agricoli primari che verranno trasformati devono provenire prevalentemente da produttori primari singoli o associati.

3. Se il richiedente è un’organizzazione di produttori oppure un suo socio, il finanziamento degli investimenti tecnici avviene esclusivamente nell’ambito dei programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche. Sono esclusi gli investimenti tecnici per la trasformazione di frutta e verdura da parte dei soci di un’organizzazione di produttori.

Art. 7
Presupposti per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2

1. L’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4 può essere concesso alle imprese che non superano un corrispondente fatturato annuo documentato di euro 300.000,00.

2. Presupposto per l’incentivazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, è che, all’atto della presentazione della domanda, la persona richiedente o un/una familiare che collabora in modo continuativo nell'azienda sia in possesso di una specifica formazione agraria oppure abbia maturato una esperienza lavorativa almeno triennale nel rispettivo campo di attività. Il requisito della specifica formazione professionale agraria deve essere attestato da un titolo finale di studio di scuola secondaria superiore o istituto superiore o università a indirizzo agrario o concernente la trasformazione alimentare, di scuola professionale per l’agricoltura e l’economia domestica o dalla frequenza di un corso specifico della durata di almeno 50 ore organizzato da organizzazioni pubbliche o private.

3. Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola, fatta eccezione per il settore dell’apicoltura, deve coltivare almeno:

a) 1 ettaro di frutteto o 1 ettaro e mezzo di vigneto o

b) 2 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa.

4. Per le aziende ad indirizzo misto che coltivano sia frutteti o vigneti che altre colture, le superfici a frutteto o vigneto sono calcolate nel rapporto di 1:2 con le superfici di cui al comma 2, lettera b), e sommate al fine di arrivare alla superficie minima richiesta.

5. Per il riconoscimento delle superfici valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.

6. Nel caso di aziende zootecniche devono essere rispettati il carico di bestiame minimo e massimo come stabiliti nei criteri vigenti per l’incentivazione degli investimenti nelle imprese agricole; sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con un massimo di tre unità di bestiame adulto (UBA).

7. I prodotti agricoli da trasformare devono inoltre provenire in misura prevalente dalla propria azienda. Nei rispettivi ambiti di attività devono essere raggiunti inoltre, al momento della presentazione della domanda, i seguenti valori in termini di superficie minima coltivata in ettari (ha) o di numero minimo di capi:

a) 1,5 ettari di vigneto;

b) 1 ettaro di coltivazione orticola e/o di piccoli frutti e/o di drupacee e/o cerealicola;

c) 1.000 metri quadrati di coltivazione di piante officinali e aromatiche;

d) 150 metri quadrati di coltivazione di funghi commestibili;

e) un carico minimo di bestiame di 5 UBA per la lavorazione delle carni o di 5 UBA di bestiame da latte per la trasformazione di latte o derivati del latte;

f) 50 alveari, documentati nella banca dati nazionale delle api.

8. I presenti aiuti possono essere concessi anche per la trasformazione e com-mercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione non elencati nel comma 7 del presente articolo.

9. Presupposto per l’incentivazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, è che il produttore non sia socio di una cooperativa o di un’organizzazione di produttori oppure che il produttore sia esonerato dall’obbligo di conferimento per il quantitativo da tras-formare o per la corrispondente superficie minima coltivata.

10. Per le iniziative collegate a una nuova attività di trasformazione e commercia-lizzazione, la domanda di aiuto deve essere corredata di un piano economico- finanziario dell’azienda (Businessplan).

11. Con decreto del direttore della riparti-zione agricoltura possono essere deter-minate disposizioni dettagliate riguardo alla specifica formazione professionale agraria e ai corsi specifici di cui al comma 2 del presente articolo nonché riguardo ai requisiti minimi formali per il piano economico finanziario dell’azienda (Businessplan) di cui al comma 10 del presente articolo.

Art. 8
Tipologia e percentuali degli aiuti

1. Per le iniziative di cui all’articolo 4 viene concesso un contributo in conto capitale.

2. Per la realizzazione delle iniziative ammesse da parte delle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, le percentuali di aiuto sono:

a) fino al 20 per cento della spesa ammessa, per il settore delle pomacee e del settore vitivinicolo,

b) fino al 30 per cento della spesa ammessa, per il settore dei prodotti di origine animale e vegetale, esclusi i settori delle pomacee e vitivinicolo;

3. Per la realizzazione delle iniziative ammesse da parte delle imprese di cui all’articolo 3, comma 2, le percentuali di aiuto sono:

a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a); per le iniziative di cui al punto 1) la superfice massima ammessa non può superare i 75 metri quadrati, mentre per le iniziative di cui al punto 2) non può superare i 25 metri quadrati;

b) fino al 30 per cento della spesa ammessa per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Con riguardo ai limiti alle superfici di cui al comma 3, lettera a), si tiene conto delle superfici oggetto di agevolazioni negli ultimi 10 anni prima della presentazione della domanda di aiuto.

Art. 9
Determinazione delle spese ammesse

1. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, le spese ammesse sono così determinate:

a) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), sulla base dell’elenco provinciale dei prezzi indicativi per i lavori pubblici fino alla misura massima dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata; se l’altezza del locale è superiore a 4 metri, possono essere ammesse spese fino ad un massimo dell’80 per cento dei costi di costruzione per metro cubo fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata;

b) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 2), sulla base dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.

2. Le superfici massime ammesse sono:

a) per i locali di vendita 100 mq;

b) per i locali per la degustazione 150 mq;

c) per gli uffici amministrativi 200 mq;

d) per i locali per le maestranze 400 mq.

3. In caso di incentivazione di un nuovo investimento edile, si considerano le entrate degli ultimi cinque anni derivanti da alienazioni o da locazione di immobilizzazioni materiali finanziate con aiuti pubblici.

4. Se l’immobile finanziato con aiuti pubblici è dato in locazione, dalle spese ammesse per un nuovo investimento edile viene detratta la somma di tutti i canoni maggiorati e/o scontati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni; non si considerano i contratti di locazione di durata inferiore ad un anno.

5. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 3, comma 2, le spese massime ammesse sono così determinate:

a) per le iniziative di cui al cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), fino ad un massimo del 50 per cento dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata;

b) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 2), fino ad un massimo pari ai costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.

6. Le spese tecniche possono essere riconosciute fino ad un massimo del sei per cento della spesa ammessa per l’intero progetto, se il progetto è stato redatto da un tecnico/una tecnica iscritto/iscritta nell’apposito albo professionale. Nel calcolo della spesa ammessa in base ai costi di costruzione fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata per metro quadrato o metro cubo le spese tecniche sono già incluse.

Art. 10
Importi minimi e massimi delle spese ammesse

1. Gli importi minimi e massimi delle spese ammesse per categoria di impresa sono determinati nell’Allegato A).

2. Le spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 4, per le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, sono limitate a complessivamente 700.000,00 euro per domanda.

3. Le spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, che intraprendono una nuova attività di trasformazione e commercializzazione nei primi tre anni sono limitate a complessivamente 50.000,00 euro.

4. Al momento della rendicontazione il beneficiario deve documentare le spese ammissibli, che non possono essere inferiori alla relativa spesa ammessa minima di cui all’allegato A.

5. Per il calcolo delle spese massime ammesse per il triennio, si considerano le date dei provvedimenti di concessione degli ultimi aiuti erogati al richiedente per le iniziative previste dai presenti criteri.

Art. 11
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, da redigere sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 settembre e comunque prima dell’inizio dei lavori, dell’acquisto dei beni o della realizzazione delle attività di cui all’articolo 4. La domanda deve riportare i seguenti dati e informazioni:

a) la denominazione e dimensione dell’impresa nonché la sua forma giuridica;

b) la sede dell’impresa;

c) le generalità e i dati anagrafici del/della legale rappresentante;

d) la partita IVA;

e) le coordinate bancarie, compreso l’IBAN;

f) la tipologia di aiuto e l’importo dell’aiuto pubblico necessario per la realizzazione del progetto;

g) la descrizione e ubicazione dell’iniziativa, comprese le date di inizio e fine progetto;

h) l’elenco dei costi, costituito per la parte edile dal preventivo di spesa di un libero/una libera professionista abilitato/abilitata e per la parte tecnica dalle offerte delle ditte;

i) la dichiarazione di non aver richiesto o percepito, anche da altre amministrazioni pubbliche, altre agevolazioni di qualsiasi genere per l’iniziativa oggetto della domanda.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati, a seconda del caso, i seguenti documenti:

a) la documentazione tecnica;

b) il titolo abilitativo, se richiesto;

c) la delibera del consiglio di amministrazione oppure dell’assemblea generale, avente ad oggetto l’investimento da incentivare;

d) una descrizione dell’impresa e dell’attività di trasformazione e di commercializzazione;

e) documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento per la durata dell’obbligo della destinazione d’uso di cui all’articolo 16, se il richiedente non ne è il proprietario;

f) cronoprogramma delle attività (per attività pluriennali);

g) il piano economico-finanziario dell’azienda (Businessplan) per la nuova attività di trasformazione e commercializzazione.

3. Nel rispetto dei limiti massimi fissati per le spese ammesse di cui all’Allegato A), e di cui all’articolo 10, comma 2 e 3, per le iniziative ammesse può essere presentata una sola domanda di aiuto nell’arco di 12 mesi.

Art. 12
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta e comunica il codice unico di progetto (CUP) richiesto per l’iniziativa presentata, che deve essere riportato su tutte le ricevute di spesa che saranno presentate per la rendicontazione di cui all’articolo 14.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui agli articoli 6 e 7 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 60 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla data in cui sono soddisfatti tutti i presupposti.

4. Le domande di aiuto presentate e complete sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e approvate tenuto conto del cronoprogramma presentato e fino a esaurimento dei fondi disponibili sui relativi capitoli di bilancio.

Art. 13
Libero accesso

1. Il beneficiario deve comunque consentire ai funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, incaricati di vigilare sull’applicazione della normativa vigente, il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti all’oggetto dell’aiuto richiesto o concesso.

Art. 14
Rendicontazione e liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione della relativa domanda, corredata dalla documentazione relativa alla spesa ammessa, dopo la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente.

2. Per documentare la spesa ammessa è necessario presentare una rendicontazione con l’elenco delle fatture e le fatture saldate. Per bonifici tramite home o internet banking la conferma di transazione deve essere datata almeno due giorni lavorativi successivi all’ordine telematico di bonifico. Non sono ammessi pagamenti tramite vaglia postali, assegni o in contante.

3. Per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, per documentare la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è sufficiente presentare una dichiarazione firmata dal direttore/dalla direttrice dei lavori, contenente le seguenti indicazioni:

a) che i lavori e gli acquisti sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato o al progetto di variante e nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti;

b) che durante lo svolgimento dei lavori non sono state fatte modifiche sostanziali e che eventuali modifiche non sostanziali si sono rese necessarie per migliorare l’opera;

c) elenco riepilogativo dei costi di costruzione.

4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 va allegata la seguente documentazione:

a) l’agibilità o la dichiarazione di fine lavori, in funzione della tipologia del titolo abilitativo;

b) prova della comunicazione dell’inizio attvità al corrispettivo protale;

c) la dichiarazione di produzione vitivinicola per le cantine vinicole aventi una produzione minima di 40 ettolitri.

5. La documentazione di cui al paragrafo 4 lettera a) sostituisce le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 lettere a) e b) e deve essere allegata alla domanda di liquidazione dalle imprese di cui all’articolo 3 comma 1.

6. Non vengono erogati anticipi dell’aiuto concesso o pagamenti parziali per stati di avanzamento.

7. Il beneficiario deve rendicontare le spese sostenute entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o un termine più breve eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato.

Art. 15
Obblighi

1. La concessione dell’aiuto comporta l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso degli investimenti edili per almeno dieci anni e degli investimenti tecnici per almeno cinque anni, nonché il divieto di alienare tali beni nei periodi di tempo suindicati.

2. Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell’aiuto concesso in proporzione alla durata residua del periodo di riferimento. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che hanno determinato la revoca dell’aiuto fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente va restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 16
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto in riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza di presupposti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione sia stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura mediante appositi accertamenti e con i relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché all’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 18
Cumulo

1. Il cumulo degli aiuti di cui ai presenti criteri con altri aiuti o aiuti di Stato avviene ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Art. 19
Relazione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche

Art. 20
Validità

1. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2029.

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