(1) L’attuazione delle dotazioni territoriali e funzionali previste per gli insediamenti abitativi dalla vigente disciplina urbanistica tiene conto in modo rafforzato delle esigenze e degli interessi delle persone anziane.
(2) La Provincia, nel quadro della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, sostiene la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio che tengano conto delle esigenze delle persone anziane, nonché interventi finalizzati all’eliminazione e al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati in cui abitano persone anziane. Può inoltre mettere a diposizione di queste ultime, tramite l’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia, alloggi a misura di anziano/anziana.
(3) La Provincia promuove, insieme all’Ordine degli architetti, alle cooperative e agli enti senza scopo di lucro che si occupano di edilizia abitativa, iniziative a carattere informativo aperte a tutti, nonché offerte mirate di aggiornamento per professionisti e professioniste relative alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione e al risanamento di alloggi privi di barriere architettoniche.
(4) La Provincia e i Comuni promuovono progetti abitativi pilota, modelli abitativi innovativi e nuove forme di edilizia abitativa per persone anziane.
(5) La Provincia e i Comuni promuovono in maniera continuativa l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nei luoghi pubblici, la creazione di ambienti a misura di anziano/anziana e la sicurezza delle persone anziane.
(6) La Provincia promuove l’utilizzo di ausili tecnici per il monitoraggio della salute delle persone anziane, per la promozione della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto della solitudine. La Provincia promuove inoltre progetti innovativi nonché servizi digitali e basati sul web che aiutano le persone anziane a rimanere autonome e al contempo contribuiscono ad ottimizzare i servizi di assistenza e cura.
(7) In collaborazione con la Consulta per le persone anziane cui all’articolo 8, comma 2, del Comune in cui è ubicato l’edificio stesso, i proprietari e i conduttori di edifici pubblici:
- verificano periodicamente la possibilità di mettere a disposizione dispositivi e ausili tecnici negli edifici pubblici di ampie dimensioni, che permettano di percorrere più agevolmente lunghe distanze all’interno degli stessi, garantendo così un migliore accesso delle persone anziane;
- segnalano agli uffici competenti gli interventi a tal fine necessari.
(8) La Provincia e i Comuni promuovono il mantenimento, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi pubblici e di pubblico interesse, soprattutto nelle zone strutturalmente svantaggiate, nonché di offerte di servizi in prossimità delle abitazioni, al fine di garantire l’approvvigionamento di base delle persone anziane. Inoltre, sostengono progetti che garantiscano la fornitura a domicilio di generi alimentari di prima necessità e di farmaci.
(9) La Provincia e i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico locale in modo conforme alle esigenze delle persone anziane.
(10) Il trasporto pubblico locale sostiene, anche attraverso adeguate misure agevolative, la mobilità delle persone anziane residenti in provincia.
(11) La Provincia individua e premia, anche nell’ambito del progetto „FamilyPlus, Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia“ dell’Agenzia per la famiglia, i Comuni che si sono distinti in modo particolare nell’attuazione di misure a sostegno dell’invecchiamento attivo e di una politica comunale attenta alle esigenze delle persone anziane.